Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 settembre 2002
Ho ricevuto un verbale di accertamento dalla Polizia Municipale per violazione dell'articolo del c. d. s. n. 142/1-8 per essere transitato a 60Km/h (-5Km/h di tolleranza) quando il limite era di 40Km/h. La contestazione immediata non e' avvenuta per: ART.384 comma 1/E La pattuglia a valle era gia' impegnata in analoga contestazione con altro veicolo (art.384/1-e- del regolamento esec. C. D. S.). La sanzione e' di 131 euro per sanzione pecuniaria e 10, 53 euro per spese notifica e accertamento.
Vorrei fare ricorso per i seguenti motivi Nell'articolo 384 non vi e' nessun caso di materiale impossibilita' alla contestazione immediata uguale a quello fornitomi nel verbale.
Nell'articolo 183 D. P. R. 16/12/1992 n°495 che cosi' recita: "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del codice, durante i servizi previsti dall'art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte... " Ovviamente gli accertatori se ne stavano nascosti e questo si puo' provare.
Mi conviene fare ricorso? Nel caso che io lo perda la sanzione aumenta? o magari avro' spese per il ricorso?
Grazie infinite!
Cordiali Saluti.
Vorrei fare ricorso per i seguenti motivi Nell'articolo 384 non vi e' nessun caso di materiale impossibilita' alla contestazione immediata uguale a quello fornitomi nel verbale.
Nell'articolo 183 D. P. R. 16/12/1992 n°495 che cosi' recita: "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del codice, durante i servizi previsti dall'art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte... " Ovviamente gli accertatori se ne stavano nascosti e questo si puo' provare.
Mi conviene fare ricorso? Nel caso che io lo perda la sanzione aumenta? o magari avro' spese per il ricorso?
Grazie infinite!
Cordiali Saluti.
Risposta ADUC
il mancato fermo non e' piu' obbligatorio dal primo agosto u.s., ma e' importante che ci sia il cartello con l'indicazione della presenza dell'apparecchio autovelox (apposto sulle strade identificate dal Prefetto).
Se la multa fosse riferita ad una data precedente, il mancato fermo e' contestabile, ma sull'esito non c'e' certezza, e potrebbero esserci delle spese a suo carico.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se la multa fosse riferita ad una data precedente, il mancato fermo e' contestabile, ma sull'esito non c'e' certezza, e potrebbero esserci delle spese a suo carico.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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