Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 settembre 2002
Domanda 5 settembre 2002

Spettabile Associazione, mi rivolgo a voi per avere un consiglio riguardo la seguente questione: sabato 31 agosto 2002 mi sono recato con la mia auto all'interno di una ZTL nel centro di Roma; naturalmente il mio ingresso nella stessa ZTL e' avvenuto in orario consentito e precisamente intorno alle ore 20: 30 (il limite fissato per il sabato sono le ore 18: 00).
Ho parcheggiato la mia auto sul lato destro di una strada ove, in relazione agli insegnamenti avuti nel periodo in cui ho conseguito la patente di guida, non essendo presente alcun segnale di divieto, la sosta era, a mio giudizio, assolutamente consentita. Con grande sorpresa, al mio ritorno, ho trovato una contravvenzione per "Divieto di sosta in ZTL". Contattando i Vigili Urbani ho appreso che nelle ZTL, negli orari consentiti, i non residenti possono entrare, ma non parcheggiare se non in apposite aree a pagamento. Premesso che non ho notato alcun cartello che mi segnalasse la presenza di tali aree di sosta (nonche' l'obbligo di parcheggiarvi l'auto in caso di permanenza all'interno della ZTL), credo che, al fine di evitare il caos, le regole del codice della strada debbano valere sempre e comunque e che, pertanto, debbano sempre essere esposti direttamente in loco, se del caso, i segnali di "divieto di sosta" o in questo caso di "divieto di sosta per i non autorizzati". Se le cose non vengono trattate in questi termini come fa il famoso "povero cittadino" a rendersi conto di un eventuale divieto? Certo non puo' andare in giro per la ZTL alla ricerca di ipotetici cartelli recanti le opportune indicazioni. Ad aggravare la situazione segnalo che, facendo un piccolo sondaggio tra amici e conoscenti, nessuno e' risultato al corrente di quanto espresso in precedenza, evidente segnale di una mancata diffusione dell'informazione da parte degli organi competenti. E' vero che la legge non ammette ignoranza, ma ritengo corretto che a seguito dell'emanazione di nuove leggi o di nuove norme si provveda, con tutti i mezzi a disposizione, a diffondere l'informazione nel modo piu' capillare possibile; anche in questo caso, infatti, reputo impensabile che ogni cittadino consulti settimanalmente il codice della strada per scoprire se ci sono novita' rispetta alla settimana precedente.
Un'ultima considerazione riguarda la triste presa di coscienza del fatto che, evidentemente, ad oggi si vuole che le bellezze di Roma se le possano godere solo i turisti e chi risiede in particolari zone, visto che ritengo ulteriormente non praticabile, per ovvie ragioni, l'ipotesi di muoversi di notte con i mezzi pubblici.
In conclusione chiedo un vostro parere riguardo la possibilita' che venga accolto un eventuale ricorso, nonche' il modo corretto di presentare lo stesso.
Ringraziandovi fin da ora invio cordiali saluti.




Risposta ADUC
l'indicazione di divieto dovrebbe essere riportata all'entrata della Zona -costituendo pertanto la norma, salva l'eccezione nelle zone consentite.
Occorrerebbe pertanto che verificasse la presenza di dette indicazioni agli accessi della zona. Nel caso mancassero, l'opposizione sarebbe opportuna e possibile. In caso contrario, la contravvenzione sarebbe lecita, essendo presente l'avviso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →