Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 settembre 2002
Egr. Signori, vorremmo porre alla vostra attenzione quanto segue: - in data 31/7/2002 abbiamo ricevuto il verbale di una contravvenzione avvenuta il giorno 8/2/2002, relativa ad eccesso di velocita' in autostrada.
Tale notifica si riferisce al verbale redatto in data 18/3/2002.
Vorremmo gentilmente sapere se i termini di legge sono stati rispettati o se sia il caso di procedere ad un ricorso, visto che il verbale dell'8/3/2002 ci e' pervenuto il 31/7/2002.
Grazie.
Tale notifica si riferisce al verbale redatto in data 18/3/2002.
Vorremmo gentilmente sapere se i termini di legge sono stati rispettati o se sia il caso di procedere ad un ricorso, visto che il verbale dell'8/3/2002 ci e' pervenuto il 31/7/2002.
Grazie.
Risposta ADUC
in primo luogo, fa fede la data di spedizione della raccomandata da parte del Comando e non quella di ritiro da parte vostra (per quanto attiene il computo dei giorni). Inoltre, il termine deve decorrere dall'identificazione del trasgressore. Tuttavia, l'identificazione dev'essere tempestiva, un ritardo dev'essere giustificato.
Essendo l'8/2 un venerdi', sarebbe stato giustificato uno slittamento sino all'11/2: ma oltre un mese di ritardo non pare ammissibile (a meno che vi siano state variazioni d'indirizzo, o se l'auto fosse si terzi -un leasing od un noleggio- che per primi hanno ricevuto la notifica e che hanno permesso l'identificazione del trasgressore solo successivamente).
Pertanto, se questi sono i presupposti, decorso il termine di 150 gg l'opposizione e' legittima.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Essendo l'8/2 un venerdi', sarebbe stato giustificato uno slittamento sino all'11/2: ma oltre un mese di ritardo non pare ammissibile (a meno che vi siano state variazioni d'indirizzo, o se l'auto fosse si terzi -un leasing od un noleggio- che per primi hanno ricevuto la notifica e che hanno permesso l'identificazione del trasgressore solo successivamente).
Pertanto, se questi sono i presupposti, decorso il termine di 150 gg l'opposizione e' legittima.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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