Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 settembre 2002
Domanda 3 settembre 2002
Sono stato multato tramite autovelox (69km/h contro 50km/h) sulla statale Palermo Messina all'altezza del bivio per la stazione di Tusa. Il verbale non mi e' stato contestato subito con la seguente motivazione: per non creare intralcio o pericolo alla circolazione trattasi di centro abitato con mancanza di adeguate piazzuole di sosta e carreggiata poco ampia e per non distogliere il personale da contestuali servizi di polizia urbana. A mio avviso, la scelta del luogo e' pretestuosa (presentano le condizioni della motivazione), ma un centinaio di metri prima o un centinaio di metri dopo, i luoghi presentano gli spazi adeguati a contestare immediatamente le infrazioni senza arrecare intralcio al traffico. Inoltre, l'autovelox era posto sul lato opposto alla carreggiata che io percorrevo (io andavo in direzione Messina e l'apparecchio era posto lato direzione Palermo), completamente occultato dietro una folta macchia di vegetazione. Il cartello che indicava il limite di velocita', non riportava sul retro nessuna indicazione relativa all'ordinanza che istituiva tale limite di velocita'. Vorrei sapere se in queste condizioni ricorrono gli estremi per impugnare il provvedimento e in caso affermativo, come devo procedere. Grazie.




Risposta ADUC
alla luce delle nuove disposizioni, il fermo non e' piu' obbligatorio.
E' importante che ci sia la indicazione del cartello con la presenza dell'autovelox.
Che questo sia collocato sul lato opposto, di per se', non ha rilevanza.
Ma se tale collocazione inficiasse, in qualche modo, la visibilita' o la lettura della targa, e cio' risultasse dalla foto (eventuale), potrebbe presentare ricorso.
Ma senza essere certo sull'accoglimento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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