Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 settembre 2002
Domanda 2 settembre 2002
Mi hanno notificato una multa per eccesso di velocita' senza fermarmi per la contestazione della violazione.
Non mi e' stato recapitato niente al di fuori del verbale cioe' non erano allegate ne foto ne registrazione elettronica della velocita' da me superata ecc. Cosa posso fare per contestare la multa notificatami?
Grazie Virginio




Risposta ADUC
al verbale non possono essere allegati gli elementi che lei cita: devono essere reperibili presso il Comando ma non possono essere inviati.
A seconda del caso, potrebbe essere contestato il mancato fermo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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