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Cara ADUC

Lettera del consumatore

1 settembre 2002
Domanda 1 settembre 2002

Alla Procura della Repubblica di Roma il sottoscritto, nato a Trieste, ivi residente, espone quanto segue.
Abbonato da anni ai servizi Internet forniti dal provider "Tin. it", il sottoscritto ha cominciato a ricevere, mesi fa, a uno dei tre indirizzi di posta elettronica fornitigli attraverso tale abbonamento (xxxxx@tin. it), frequenti messaggi commerciali, molti dei quali contenenti l'invito a collegarsi a siti a carattere prevalentemente erotico e/o pornografico di vario genere (c. d. "spamming"), tutti peraltro, almeno a giudicare dai messaggi in questione, di contenuto non illecito. Fatto presente tale inconveniente al servizio di assistenza telefonica della "Tin. it", gli addetti rispondevano che la chiusura di una casella di posta elettronica richiesta dal sottoscritto (senza contropartita: non si richiedeva infatti la sostituzione con un indirizzo nuovo, ma solo la pura e semplice chiusura della casella in questione) era impossibile perche' non prevista dagli standard operativi interni dell'azienda.
A partire dallo scorso 27 febbraio, a questo molesto ma solo fastidioso inconveniente se ne aggiungeva uno ben piu' grave: tramite messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi di utenti Internet sconosciuti, e verosimilmente generati in modo automatico da programmi antivirus installati sui relativi computer, veniva infatti segnalata allo scrivente la recezione di messaggi di posta elettronica contenenti virus informatici e recanti ingannevoli titoli di carattere erotico, che erano stati spediti dallo stesso indirizzo intestato allo scrivente, gia' da tempo, come detto, oggetto di "spamming" pornografico (allegato 1).
Allo stesso indirizzo intestato al sottoscritto pervenivano inoltre messaggi di notifica della mancata consegna di altri analoghi messaggi contenenti virus, che risultavano spediti sempre dallo stesso indirizzo del sottoscritto a utenti sconosciuti (allegati 2, 3, 4): segno che l'attivita' abusiva di invio di posta elettronica infetta da virus per il tramite dell'indirizzo in questione, ma ovviamente non spediti dal sottoscritto ne' dal suo computer, aveva coinvolto un numero indeterminato ma cospicuo di destinatari, solo alcuni dei quali verosimilmente titolari di indirizzi di posta elettronica non operativi (da cui i messaggi di mancata consegna).
Il sottoscritto fa presente che dispone di un computer munito di antivirus regolarmente aggiornato; da circa un anno, in particolare, del programma antivirus "Pc-cillin", versione 9.02, automaticamente aggiornato on line circa ogni tre o quattro giorni, e che il proprio computer risulta non infetto da alcun virus.
Il sottoscritto provvedeva a questo punto a richiedere nuovamente, sia per il tramite dell'assistenza telefonica, sia attraverso messaggi di posta elettronica inviati ai servizi di "Tin. it" abuse@tin. it e customercare@tin. it (allegati 5 e 6), l'immediata chiusura della casella di posta elettronica in questione: facendo rilevare come "la capricciosa scelta di voler mantenere in vita un indirizzo il cui uso abusivo puo' esporre il titolare all'accusa di commettere reati in danno a terzi [fosse] assolutamente inaccettabile".
Il primo dei due servizi rispondeva dichiarandosi incompetente (allegato 7); il secondo con un messaggio di assoluta noncuranza e apparentemente preconfezionato, che invitava a risolvere il problema dando disdetta anticipata dell'abbonamento (allegato 8): cio' non solo avrebbe comunque impedito che la casella in questione venisse soppressa con l'assoluta tempestivita' e urgenza che il caso manifestamente richiedeva, ma avrebbe anche comportato un rilevante danno per il sottoscritto, che, oltre a subire la decurtazione del periodo per il quale ha diritto di usufruire - a pagamento - dei servizi forniti dal provider, avrebbe dovuto in tal caso sostituire anche gli altri due indirizzi forniti con tale abbonamento e noti a tutti i propri abituali corrispondenti; va tra l'altro rilevato che tali altri indirizzi sono stati pubblicati piu' volte in calce a saggi pubblicati dal sottoscritto su riviste (fra le quali "Critica liberale" e "Lettera internazionale - edizione italiana") delle quali il sottoscritto e' abituale collaboratore. Per di piu' la comunicazione della Tin. it non forniva alcuna assicurazione sul fatto che, in caso di disdetta dell'abbonamento, l'indirizzo in questione sarebbe risultato a chi l'avesse in seguito contattato inesistente a tutti gli effetti, come dal sottoscritto richiesto.
Su indicazione di uno degli operatori del servizio di assistenza telefonica (il solo fra quelli interpellati ad avere preso nel debito conto la segnalazione, e ad avere formulato a voce anche le scuse della Tin. it, sentito un proprio superiore gerarchico), il sottoscritto provvedeva, il giorno 5 marzo, a inviare alla sede legale romana della Seat-Pagine gialle S. p. A. - Divisione Tin. it una raccomandata con avviso di ritorno in cui reiterava la richiesta di chiusura immediata della casella di posta elettronica in oggetto (allegati 9 e 10): e cio' nonostante che tale procedura fosse manifestamente inadeguata ad ottenere il risultato richiesto nei tempi ben piu' stretti che la gravita' della situazione venutasi a creare avrebbe imposto.
Solo in agosto la societa' rispondeva telefonicamente, riproponendo quanto gia' esposto nella mail di customercare@tin. it.
Nel frattempo non erano tuttavia emersi ulteriori indizi di utilizzo abusivo dell'indirizzo indicato. Da ultimo pero', in data 29 agosto, il sottoscritto riceveva una nuova mail di notifica della mancata consegna di un messaggio di posta elettronica (allegato 11). Ma, in questo caso, si trattava di un messaggio sia diretto all'indirizzo del sottoscritto xxxxx@tin. it, sia dallo stesso apparentemente generato. Quel che e' piu' grave e' che, questa volta, al messaggio era allegato un file denominato "Tiny teens. eml", recante il link ad un sito Internet verosimilmente contenente pornografia questa volta non piu' di carattere evidentemente lecito, ma, a giudicare dal titolo, forse attinente a immagini pornografiche di minori. Il sottoscritto si e' ben guardato dall'accedere a detto sito, ma ovviamente ignora se, oltre che al proprio indirizzo, tale mail possa essere stata inviata anche ad altri indirizzi e se questo possa essere stato fatto anche in questo caso utilizzando il proprio citato indirizzo come falso mittente.
Quanto sopra si espone a codesta Autorita' giudiziaria affinche' valuti se nei fatti quivi riportati siano da ravvisare comportamenti penalmente rilevanti a carico dei responsabili del provider Internet "Tin. it", che con il loro comportamento nel caso descritto e con la loro politica aziendale stanno rendendo possibile il comportamento di chi si dedica a diffondere "spamming", virus informatici e forse perfino pornografia minorile, e stanno esponendo loro incolpevoli clienti all'accusa di diffondere tale materiale, violandone il diritto alla riservatezza e ledendone tra l'altro l'onorabilita'.
Il sottoscritto chiede altresi' che codesta Autorita' giudiziaria voglia ordinare alla societa' in questione di provvedere all'immediata chiusura della casella di posta elettronica in questione (xxxx@tin. it), che e' divenuta lo strumento operativo dell'illecita attivita' quivi denunciata, senza obbligare per questo il sottoscritto a dare disdetta dell'abbonamento, e a rinunciare cosi' anche agli altri servizi, e in particolare alla titolarita' degli altri indirizzi di posta elettronica fornitigli con tale abbonamento e noti a numerosi corrispondenti.
Trieste, 30 agosto 2002




Risposta ADUC
in quanto formalizzato come esposto, riteniamo che il testo vada benissimo. Infatti, a nostro avviso la denuncia vera e propria dovrebbe essere presentata nei confronti degli indirizzi di posta, non tanto del provider suo (col quale -se a fronte di richiesta formale non provvedesse alla chiusura della casella come richiesto- potrebbe intentare un contenzioso civile). Un coinvolgimento del proprio provider puo' invece esserci relativamente alla seconda fase, nei caso dei messaggi che risultano inviati tramite il suo indirizzo elettronico. Pertanto, la formula adottata e' corretta.

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