Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 agosto 2002
Cara ADUC, vi chiedo un consiglio sulla opportunita' o meno di presentare opposizione al giudice di pace relativamente ad una contestazione di violazione al C. d. S. mossami dalla polizia municipale del comune di Sant'Anna Arresi (CA), anche alla luce delle recenti modifiche al codice della strada. Cito testualmente: il giorno 02/08/2002 alle ore 09, 41 in Via xxxxx direz. Porto Pino il conducente del veicolo xxxxx Tg. xxxx ha violato l'art. 142/B del C. d. S. poiche' circolava alla velocita' di Km/h 65, 00, superando di Km/h 15, 00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' Km/h 50), la velocita' e' stata determinata ai sensi dell'art. 345/2c. D. P. R. 16/12/92 n. 495, cosi' come modificato dall'art. 197 DPR 16/9/96 n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX 104/C-2. OMOLOGAZIONE N. 235 DEL 21/07/93 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla risultanza fotografica Km/h 70. La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: pattuglia impegnata nel controllo di un veicolo con stesura di verbale n. xxxxx per violazione al codice della strada. Sanzione accessoria: nessuna.
Gli accertatori: segue un solo nominativo + n. matricola + sigla Responsabile immissione dati: persona diversa dall'accertatore.
Ha rilevanza la diversita' di persona tra accertatore e colui che ha materialmente steso il verbale?
Ha rilevanza il fatto che la violazione non e' stata immediatamente contestata perche' la pattuglia era impegnata?
E' rilevante che non e' stata allegata nessuna rilevazione fotografica e che sul retro del verbale vi e' la generica indicazione che in alternativa al ricorso al Prefetto si puo' proporre opposizione al Giudice di pace del luogo in cui e' avvenuta la violazione, senza indicare quale sia il Giudice competente per territorio?
Nell'eventuale opposizione e' opportuno indicare che il pagamento della multa (€ 140, 00) potrebbe determinare un grave pregiudizio (il "periculum in mora").
RingraziandoVi per l'attenzione accordatami, vi saluto cordialmente.
Gli accertatori: segue un solo nominativo + n. matricola + sigla Responsabile immissione dati: persona diversa dall'accertatore.
Ha rilevanza la diversita' di persona tra accertatore e colui che ha materialmente steso il verbale?
Ha rilevanza il fatto che la violazione non e' stata immediatamente contestata perche' la pattuglia era impegnata?
E' rilevante che non e' stata allegata nessuna rilevazione fotografica e che sul retro del verbale vi e' la generica indicazione che in alternativa al ricorso al Prefetto si puo' proporre opposizione al Giudice di pace del luogo in cui e' avvenuta la violazione, senza indicare quale sia il Giudice competente per territorio?
Nell'eventuale opposizione e' opportuno indicare che il pagamento della multa (€ 140, 00) potrebbe determinare un grave pregiudizio (il "periculum in mora").
RingraziandoVi per l'attenzione accordatami, vi saluto cordialmente.
Risposta ADUC
e' normale che chi si occupa del meccanizzato sia un diverso operatore.
E la foto NON puo' essere inserita: e' ritenuta una violazione della privacy.
Non ci sentiremmo neanche di consigliarle la contestazione per la genericita' dell'indicazione sul giudice, in quanto i riferimenti potrebbero essere ritenuti sufficienti.
Per cio' che concerne il pagamento, va eseguito nel caso non ottenga la sospensione temporanea (entro i 60 gg dal pagamento).
Non e' comunque piu' possibile contestare la mancanza del fermo, se la strada (in quanto rilevata dal Prefetto) contiene le dovute segnalazioni dell'apparecchiatura.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E la foto NON puo' essere inserita: e' ritenuta una violazione della privacy.
Non ci sentiremmo neanche di consigliarle la contestazione per la genericita' dell'indicazione sul giudice, in quanto i riferimenti potrebbero essere ritenuti sufficienti.
Per cio' che concerne il pagamento, va eseguito nel caso non ottenga la sospensione temporanea (entro i 60 gg dal pagamento).
Non e' comunque piu' possibile contestare la mancanza del fermo, se la strada (in quanto rilevata dal Prefetto) contiene le dovute segnalazioni dell'apparecchiatura.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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