Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 agosto 2002
Buongiorno. Ho letto i vostri articoli riguardante le multe da autovelox.
Avrei bisogno di un parere, e mi auguro di poterlo ricevere scrivendo a voi.
Ho ricevuto un accertamento di violazione dell'art. 142/8 del C. d. S.
effettuato in data 15/05/2002. La relazione di notifica a mezzo raccomandata A. R. e' stato ricevuta il 19/08/2002.
L'accertamento concerneva il superamento del limite di 50 Km/h in un tratto di strada rettilineo decorrente in centro abitato alla periferia della citta' di Mondovi' (CN).
L'accertamento della velocita' e' stato effettuato mediante apparecchiatura VIDEO SYSTEM 104/C2 e quantificato in 73, 00 Km/h (risultanza fotografica 78, 00 Km/h).
Causa della mancata contestazione immediata: servizio svolto da un unico agente con veicolo sul quale e' montato l'autovelox e impossibilitato a porsi all'inseguimento senza creare pericolo per l'incolumita' personale dello stesso e pubblica, anche in ordine alla velocita' del veicolo (art. 384 l. e reg. C. d. S.).
Cosa mi consigliate di fare? Posso fare ricorso?
Sperando mi possiate aiutare, porgo cordiali saluti e auguro una buona giornata.
Risposta ADUC
la motivazione addotta per il fermo puo' essere contestata, in quanto l'infrazione e' avvenuta sotto il vecchio codice. Sara' poi il giudice a valutare il caso specifico, decidendo in merito all'accoglibilita' o meno dello stesso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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