Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 agosto 2002
mi e' arrivata a casa piu' di una contestazione di violazione da parte di un ausiliario del traffico per essere stato alla guida del mio motorino 50cc su una corsia preferenziale.
Non sono mai stato fermato per tale violazione ne' ho mai visto un ausiliario del traffico nella zona di cui trattasi.
Sussistono possibilita' di ricorso essendo stata elevata la multa da un ausiliario del traffico? Non ricordo di avere mai circolato su corsia preferenziale!!
Non sono mai stato fermato per tale violazione ne' ho mai visto un ausiliario del traffico nella zona di cui trattasi.
Sussistono possibilita' di ricorso essendo stata elevata la multa da un ausiliario del traffico? Non ricordo di avere mai circolato su corsia preferenziale!!
Risposta ADUC
la finanziaria del 2000 ha indicato anche gli ausiliari del traffico, nei limiti dei loro specifici compiti, come autorizzati ad elevare contravvenzioni.
Cio', nei termini della delibera comunale che avra' loro conferito l'autorizzazione a svolgere tale attivita', nonche' le ulteriori facolta' di verifica e contestazioni di tale tipologia di infrazioni.
Dunque la multa e' valida, almeno per quanto riguarda la possibilita' di opporsi in merito all'emissione.
Per contestare l'infrazione in se', dovra' dimostrare in maniera certa ed inconfutabile, di non averla commessa, altrimenti non ci sono possibilita' di successo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cio', nei termini della delibera comunale che avra' loro conferito l'autorizzazione a svolgere tale attivita', nonche' le ulteriori facolta' di verifica e contestazioni di tale tipologia di infrazioni.
Dunque la multa e' valida, almeno per quanto riguarda la possibilita' di opporsi in merito all'emissione.
Per contestare l'infrazione in se', dovra' dimostrare in maniera certa ed inconfutabile, di non averla commessa, altrimenti non ci sono possibilita' di successo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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