Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 agosto 2002
1) Mio Padre (che in apprezzo chiamero' il Tutelato) e' invalido civile al 75% dal 1984 e da allora riceve la pensione al minimo come invalido civile.
E' affetto da artrosi reumatoide con postumi da ictus celebrali.
2) Le sue condizioni fisiche sono andate sempre piu' peggiorando tanto che nel 1994 venne sottoposto a visite neurologiche ordinate dal Tribunale civile di roma e nello stesso anno venne dichiarato dallo stesso Tribunale civile di Roma totalmente incapace di intendere e di volere.
3) Il Giudice Tutelare nominato dal Tribunale provvedeva nel 1995 a nominare la moglie come Tutore dei beni del tutelato.
4) Nel 1999 la moglie del tutelato visto il grave peggioramento delle condizioni generali fisiche del Tutelato decideva di fare domanda per l'ottenimento della pensione di accompagno in quanto il Tutelato non era piu' in grado neanche di mangiare con le proprie mani e doveva essere sempre accompagnato per i propri bisogni.
5) la A. S. L di competenza espletate le visite mediche nell'anno 2000 riconosceva al Tutelato il 100% di invalidita' civile e provvedeva ad erogare la pensione di accompagno con decorrenza dal momento della presentazione della domanda fatta nel 1999.
6) Ora vista la recente sentenza di Cassazione che riconosce l'indennita' di accompagno anche ai malati mentali mi chiedo se sia legittimo chiedere la retroattivita' della pensione di accompagno con decorrenza almeno cinque anni prima della presentazione della domanda come previsto dal codice Civile in termini prescrizionali.
Che consiglio mi potete dare in merito, e nel caso se conoscete qualche esperto in materia a cui appoggiarmi.
Vi Ringrazio anticipatamente.
E' affetto da artrosi reumatoide con postumi da ictus celebrali.
2) Le sue condizioni fisiche sono andate sempre piu' peggiorando tanto che nel 1994 venne sottoposto a visite neurologiche ordinate dal Tribunale civile di roma e nello stesso anno venne dichiarato dallo stesso Tribunale civile di Roma totalmente incapace di intendere e di volere.
3) Il Giudice Tutelare nominato dal Tribunale provvedeva nel 1995 a nominare la moglie come Tutore dei beni del tutelato.
4) Nel 1999 la moglie del tutelato visto il grave peggioramento delle condizioni generali fisiche del Tutelato decideva di fare domanda per l'ottenimento della pensione di accompagno in quanto il Tutelato non era piu' in grado neanche di mangiare con le proprie mani e doveva essere sempre accompagnato per i propri bisogni.
5) la A. S. L di competenza espletate le visite mediche nell'anno 2000 riconosceva al Tutelato il 100% di invalidita' civile e provvedeva ad erogare la pensione di accompagno con decorrenza dal momento della presentazione della domanda fatta nel 1999.
6) Ora vista la recente sentenza di Cassazione che riconosce l'indennita' di accompagno anche ai malati mentali mi chiedo se sia legittimo chiedere la retroattivita' della pensione di accompagno con decorrenza almeno cinque anni prima della presentazione della domanda come previsto dal codice Civile in termini prescrizionali.
Che consiglio mi potete dare in merito, e nel caso se conoscete qualche esperto in materia a cui appoggiarmi.
Vi Ringrazio anticipatamente.
Risposta ADUC
sicuramente puo' provare a presentare la richiesta: ma poiche' per tentare di vedersi riconosciuto detto diritto dovrebbe rivolgersi ad un legale ed intentare causa, occorrera' poi valutare l'effettiva convenienza economica di un'eventuale azione (relativamente agli importi in questione).
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