Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 agosto 2002
Domanda 25 agosto 2002
Mi e' arrivata una contestazione, tramite raccomandata, dai vigili urbani di Sarroch (CA), di una contravvenzione art 142/9 del C. d. S. accertata tramite autovelox 104 C2 in una strada extra urbana, con sanzione accessoria di "sospensione della patente di guida" notificatami come proprietario del veicolo "Autoveicolo ALFA ROMEO ect". ora c'e' un evidente errore di scrittura della marca modello ALFA al posto di ALFA, posso ricorrere oltre che perche' non mi e' stata notificata subito con la giustificazione che la pattuglia a valle era impegnata in altra contestazione, anche per l'errore di della descrizione del veicolo vi ringrazio anticipatamente saluti




Risposta ADUC
non puo' contestare per le lettere invertite: non e' errore tale da porre alcun dubbio.
In caso la contravvenzione fosse stata comminata sotto il vecchio codice, puo' provare a contestare il mancato fermo. Per quanto attiene la patente, in caso il proprietario non sapesse chi fosse alla guida del mezzo alla data in questione, puo' rendere una dichiarazione in tal senso al Comando piu' vicino, evitando cosi' la sospensione della propria patente.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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