Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 agosto 2002
Buongiorno, il 18 Agosto sono stato fermato dalla Polizia Stradale nei pressi di Jesi (AN) e mi e' stata contestata una contravvenzione di 327 euro + ritiro della patente di guida per una presunta mia infrazione avvenuta una decina di Km prima (da loro rilavata con il telelaser). Poiche' non esiste una foto e per loro stessa ammissione (scritta sul verbale) l'infrazione mi e' stata contestata successivamente "per esigenze di traffico" (in pratica dopo il mio passaggio hanno smontato il telelaser e mi hanno seguito e fermato quando mi hanno raggiunto), credo che sussistano validi motivi per ricorrere al Giudice di Pace.
Purtroppo abito a Sassuolo (MO) quindi a quasi 300 Km dal luogo dove dovrei presentare il ricorso (GDP di Jesi); esiste un modo per delegare qualcuno? (avvocato? associazione di consumatori?).
In caso di rigetto del ricorso pagherei la multa doppia? E se io pagassi la multa comunque e poi presentassi il ricorso?
In quest'ultimo caso cosa accadrebbe in caso di vittoria? E di perdita?
Inoltre: Quali sono i tempi normalmente per la sentenza? Posso chiedere al GDP di revocare con urgenza almeno la sospensione della patente?
Ringrazio anticipatamente e vi faccio i complimenti per l'ottimo sito.
Purtroppo abito a Sassuolo (MO) quindi a quasi 300 Km dal luogo dove dovrei presentare il ricorso (GDP di Jesi); esiste un modo per delegare qualcuno? (avvocato? associazione di consumatori?).
In caso di rigetto del ricorso pagherei la multa doppia? E se io pagassi la multa comunque e poi presentassi il ricorso?
In quest'ultimo caso cosa accadrebbe in caso di vittoria? E di perdita?
Inoltre: Quali sono i tempi normalmente per la sentenza? Posso chiedere al GDP di revocare con urgenza almeno la sospensione della patente?
Ringrazio anticipatamente e vi faccio i complimenti per l'ottimo sito.
Risposta ADUC
la contestazione non puo' dirsi successiva, in quanto l'hanno regolarmente raggiunta. L'unica cosa che potrebbe provare a fare e' contestare la possibile aleatorieta' del rilievo, in quanto il Telelaser (richiedendo il diretto intervento dell'agente per effettuare la ripresa sul mezzo) potrebbe essere soggetto ad errore materiale da parte dell'agente medesimo. Dipende pero' dal giudice di pace (pertanto, vista la distanza, valuti lei se possa o meno convenire -se pagasse qualcuno, potrebbe venirle a costare piu' di quanto gia' deve pagare, in quanto e' una causa come un'altra).
Puo' sicuramente chiedere la revoca della sospensione, ma in primo luogo fino al 15/9 l'ufficio del giudice e' chiuso e poi comunque non e' certo che -una volta assegnato il caso, dopo il 15- il giudice decida di accordare la sospensione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Puo' sicuramente chiedere la revoca della sospensione, ma in primo luogo fino al 15/9 l'ufficio del giudice e' chiuso e poi comunque non e' certo che -una volta assegnato il caso, dopo il 15- il giudice decida di accordare la sospensione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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