Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 agosto 2002
Domanda 23 agosto 2002
Ho ricevuto, il 23 luglio 2002 per mezzo dell'agenzia privata Defendini, una notifica per la seguente violazione effettuata il 5 aprile 2002 con una moto Bmw C1: 143-001 CIRCOLAVA CON VEICOLO NON RISPETTANDO L'OBBLIGO DI PROCEDERE IN PROSSIMITA' DEL MARGINE DESTRO Non e' stato possibile effettuare la contestazione immediata (art.384/1 lett G Dpr 495/92) Euro 32,00 + 6,20 = 38,20 Trasgressore: xxxx.
Proprietario o solidale: xxxx.
La "grave" infrazione e' stata commessa in citta' su strada a due carreggiate (banchina centrale con aiuola) e a due corsie per senso di marcia. In quel tratto (e solo in quello) mancano le strisce tratteggiate che delimitano le due corsie per senso di marcia. L'ammontare della sanzione non e', per fortuna, rilevante.
Ma ha senso questa infrazione in citta' dove e' ammessa la marcia per file parallele art 144 C. S.?
Viaggiavo su una motocicletta! Quindi secondo i dettami del 143 devo stare ad una adeguata distanza laterale per eventuale apertura della portiera delle macchine parcheggiate.
Perche' non sono stato fermato visto che la mia velocita' non era superiore ai 50 km/h e vengo, comunque, indicato ed identificato come trasgressore?
Come si puo' indicare il nome del trasgressore se non sono stato fermato?
Che dite, pago e taccio o vado dal Giudice di pace?
Vi ringrazio dell'attenzione.




Risposta ADUC
si tratta di una valutazione degli agenti: visto l'importo, ci pare che contestare sia molto piu' oneroso e che non abbia modo di dimostrare la validita' della sua versione di fronte a quella sostenuta dai vigili. Per questi motivi, non possiamo consigliarle l'opposizione. Ad ogni modo, se crede le forniamo le indicazioni su come opporsi (puo' anche contestare l'effettiva mancanza d'identificazione, a fronte del mancato fermo).
Il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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