Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 marzo 2000
Domanda 10 marzo 2000
Gentilmente vorrei sapere (se potete fornirmi i riferimenti di legge, Vi ringrazio) come funzionano le garanzie che devono essere rilasciate dai venditori, nel caso di cessione di beni mobili, e dai manutentori (es. se cambio perche’ si e’ rotto un pezzo della lavatrice, il manutentore che garanzia mi deve rilasciare sul pezzo?)
Grazie.

Risposta ADUC
Il riferimento legislativo relativo alla questione "garanzia" si trova nel codice civile. La garanzia -prevista dalla legge- decorre dall'acquisto della merce e dura 12 mesi. La denuncia per qualsiasi difetto della stessa va fatta tramite A/R (entro l'anno) entro 8 gg. da quando si rileva il difetto. Tale garanzia copre i vizi di produzione (va dunque dimostrato che il difetto non e’ stato provocato da noi, ma e’ di produzione). Alcune ditte possono offrire una garanzia particolare, "della ditta", secondo cui non e’ necessario dimostrare che il difetto e’ di produzione: queste garanzie possono pero’ avere delle limitazioni (possono cioe’ non coprire l'intero oggetto). Sulle parti non coperte dalla garanzia "speciale" vale la garanzia "di legge" -e in questi casi occorrera’ dimostrare l'originarieta’ del difetto. Per cio’ che concerne la manutenzione, non c'e’ un tempo specifico. Di caso in caso, se la riparazione si dimostra inutile poiche’ il medesimo difetto si ripresenta, sara’ possibile dimostrare che la stessa non e’ stata eseguita correttamente. Talvolta, potra’ essere necessario -sia per la vendita che per la manutenzione- far effettuare una perizia per dimostrare la responsabilita’ del difetto. Il pezzo sostituito, poiche’ acquistato, e’ comunque regolato come nella vendita.
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