Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 agosto 2002
Domanda 22 agosto 2002
Spet. ADUC. ne vale la pena fare ricorso al seguente caso autovelox. Il veicolo VW Golf ecc. circolava alla velocita' di kmh 74, 00superando di kmh24, 00 la velocita' massima consentita nel tratto percorso (limite di velocita' 50 kmh). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art..3452c. D. P. R. 161292 n.495, cosi come modificato dall'art.197 D. P. R.16996 n.610. tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5 kmh, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura VELOMATIC 512-MATR.0006402880289 aut. Min. n.269189 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla risultanza fotografia kmh79. LA VIOLAZIONE NON e' STATA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA CAUSA: ai sensi dell'art.384 c.1 lett. ED. P. R. 49592, accertamentodella violazione e avvenuto a mezzoapp. eletr.. Determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del veicolo da non consentire la fermata del mezzo nei modi regolamentari. la contestazione cosi avvenuta e' regolamentare grazie anticipatamente.




Risposta ADUC
il ricorso puo' tentarlo: e' poi il giudice a decidere, caso per caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque ancora valido (col vecchio codice) quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →