Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 agosto 2002
Domanda 21 agosto 2002
Cara Aduc, sono un italiano residente all'estero e vorrei avere informazioni circa la targa "escursionista estero". Le mie domande sono le seguenti:
1) per quanti giorni l'auto puo' circolare in Italia?
2) che validita' temporale ha la targa?
3) che documenti vengono rilasciati? Il libretto e' identico ad un libretto italiano standard o ci sono differenze?
4) E' in inglese o italiano?
5) compare da qualche parte che le tasse non sono state pagate?
6) bisogna pagare un bollo stradale?
Grazie dell'aiuto




Risposta ADUC
sul sito clicca qui nel settore Per circolare trovera' tutte le informazioni necessarie in merito.
Nello specifico, le riportiamo alcune parti del codice della strada, relative al suo caso
"Art. 134 CdS. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
"Art. 340, Regolamento CdS. - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri (art. 134 C.s.).
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.
2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente:
a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b) e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.."

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →