Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 agosto 2002
Domanda 20 agosto 2002
Cara ADUC, di seguito ti espongo il mio problema.
Ieri tornato a riprendere la mia auto ho trovato una multa sul parabrezza. L'infrazione contestata e': "sostava in zona disco con disco non esposto" ma giratomi intorno non ho trovato alcuna segnalazione ne' per terra dove erano segnati i posteggi con riga bianca ne' con cartelli segnalatori.
Dopo una ricerca piu' accurata ho "scovato" un cartello completamente girato verso il marciapiede (non verso la strada) a circa 20 Metri di distanza dal mio posteggio.
Quindi ho cercato un vigile che mi desse spiegazioni. Trovato mi e' stato detto che il cartello girato lo aveva visto anche lui ma che all'inizio della zona disco il cartello era ben visibile verso la strada; e alla mia obiezione che il cartello in questione si trovava a piu' di 100 metri da dove ho posteggiato, mi e' stato detto che non era rilevante, comunque la zona disco era segnalata.
Vista la situazione ho comprato un macchina fotografica monouso e ho deciso di prendere delle foto della zona.
Il consiglio che vi chiedo e' il seguente: secondo voi se oppongo, a mio parere giusto, ricorso contro la multa, verra' accettato?
c'e' un articolo del codice della strada o quant'altro che prevede la distanza minima fra un cartello di segnalazione e l'altro? o il tutto e' lasciato al buon senso?
e' meglio fare ricorso al giudice di pace o al prefetto? (mi e' stato consigliato il primo) quali sono i costi che devo sopportare? (es. se devo fare una raccomandata con ricevuta di ritorno; se mi danno ragione mi verranno rimborsate le spese per il ricorso?) se il giudice di pace mi da' torto a che spese vado incontro?
Vi ringrazio anticipatamente per i preziosi consigli saluti




Risposta ADUC
se e' vero che la zona disco e' segnalata, la contestazione e' legittima: ad ogni modo, nel caso in cui fosse possibile dimostrare che la peculiarita' del caso e' tale da non consentire l'identificazione del divieto, e' possibile contestare (e certo, e' utile che questo cartello sia girato e dunque non visibile). I cartelli, comunque, hanno validita' sino a che non ne e' indicata la fine.
Sicuramente, si sconsiglia il ricorso al Prefetto, in quanto sarebbe inutile: il giudice, almeno, potra' valutare il caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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