Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 agosto 2002
Cara Aduc. chiedo cortesemente consiglio per una sanzione causa violazione art.142/8 C. d. S. recapitatami il 7/8/2002, mentre l'infrazione risale al 23/06/2002; nel verbale viene contestato che il veicolo superava di 25 Km/h la velocita' consentita di 50Km/h. La velocita' e' stata rilevata mezzo autovelox ax 104, l'infrazione non mi e' stata contestata immediatamente perche' (cosi' hanno scritto) la pattuglia a valle era impegnata a verbalizzare altro utente.
Ho letto che il 22/6/2002 e' entrato in vigore il D. L. 121/2002 in base al quale si riconosce solo al Prefetto la facolta' di individuare le strade ove possono essere installati gli autovelox, facendo decadere l'art. 345 che lasciava alla discrezionalita' di polizia stradale e comunale l'installazione di tali apparecchi.
Secondo la vostra esperienza ci sono elementi validi per procedere ad un ricorso in funzione di queste ultime variazioni del C. d. S.?
Grazie per l'attenzione, la Vostra gradita risposta potra' essere inoltrata al seguente indirizzo xxxxxx Distinti saluti,
Ho letto che il 22/6/2002 e' entrato in vigore il D. L. 121/2002 in base al quale si riconosce solo al Prefetto la facolta' di individuare le strade ove possono essere installati gli autovelox, facendo decadere l'art. 345 che lasciava alla discrezionalita' di polizia stradale e comunale l'installazione di tali apparecchi.
Secondo la vostra esperienza ci sono elementi validi per procedere ad un ricorso in funzione di queste ultime variazioni del C. d. S.?
Grazie per l'attenzione, la Vostra gradita risposta potra' essere inoltrata al seguente indirizzo xxxxxx Distinti saluti,
Risposta ADUC
al momento della contravvenzione, l'individuazione delle strade non era ancora operativa. Ad ogni modo, puo' contestare il verbale, in quanto nel periodo indicato era ancora prevista la necessita' del fermo (e la mancanza di questo era comunque una deroga). Non sappiamo dirle se il ricorso possa o meno essere accolto, ma e' comunque ancora ipotizzabile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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