Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 agosto 2002
Domanda 18 agosto 2002
Il quindici agosto sono andata in piscina a Bereguardo, sulla strada che portava al parcheggio a pagamento c'era un cartellocon divieto di transito e sotto la scritta "Transito consentito fino al parcheggio. Transito per quella strada ed essendo pieno il parcheggio e dopo aver constatato l'assenza di cartelli di divieti di sosta parcheggio nella strada che lo costeggia. All'uscita della piscina trovo la multa di 51 euro con l'indicazione dell'ART.7.4 lett. d) Sosta o parcheggio lungo le strade autorizzate esclusivamente al transito site all'interno delle zone A, B1, B2, B3, T datami dal "Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ho chiesto spiegazioni alla vlgilessa ancora impegnata a multare le auto in sosta e le ho detto che il cartello "consentito fino al parcheggio "l'ho inteso come non superare quel limite, che il parcheggio era pieno e che comunque mancava il cartello di divieto di sosta. Lei ha detto che il cartello all'ingresso della strada e' valido anche come divieto di sosta. Ora chiedo a voi se devo realmente pagare la multa o e' mio diritto contestarla. E'possibile chiedere l'affissione del cartello "divieto di sosta"?
sicura di una vostra risposta,ringrazio anticipatamente.




Risposta ADUC
dipende dagli ulteriori riferimenti sul cartello. Se l'articolo in questione e' riportato, non puo' contestare. Altrimenti, puo' provare a farlo, ricorrendo entro 30 gg davanti al giudice di pace competente per territorio.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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