Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 agosto 2002
Domanda 10 agosto 2002
Salve, mi trovo nella condizione di voler recedere da un contratto a distanza sottoscritto quasi due mesi fa (si tratta di accesso ad Internet), e mi chiedevo se fosse possibile trovare nell'articolo del contratto che parla del diritto di recesso qualche irregolarita', in modo da poter estendere a 3 mesi il diritto di recesso, secondo quanto specificato nel D. Lgs.185/99 comma 2.
Testo dell'articolo del contratto: Ai sensi dell'art.5 del D. Lgs.185/99 in materia di contratti a distanza, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalita', entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno della conclusione del Contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta all'indirizzo di cui all'art.13. La comunicazione scritta dovra' essere effettuata a mezzo raccomandata a. r. o tramite telegramma, telex o facsimile.
Secondo me l'articolo non e' corretto perche' non rispetta l'articolo 4 Dlgs 185/99 quando dice: "... devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; " Nel contratto infatti non viene mai menzionato il comma 2 dell'articolo 5, che e' proprio quello che parla dell'estensione a 3 mesi del diritto di recesso: "Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi... ".
Vi chiedo dunque se la mia argomentazione e' valida o in alternativa se e' possibile riscontrare nell'articolo qualche mancanza che permetta di estendere il diritto di recesso a 3 mesi.
Grazie




Risposta ADUC
non siamo in condizione di valutare quale potrebbe essere l'interpretazione data da un giudice: a nostro avviso, si tratta di un mero cavillo, in quanto essendo fornite tutte le indicazioni, non ci sono i presupposti per l'applicazione del secondo comma, per cui, l'esistenza del riferimento, in caso non ve ne fosse l'esigenza, costituirebbe di fatto una sovrabbondanza di indicazioni. Tuttavia, puo' sicuramente provare: sara' poi il giudice a decidere in merito. Puo' inviare una contestazione per raccomandata A/R, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere a confermarle la risoluzione contrattuale, avvisando che in difetto adira' le vie legali e tentando poi una conciliazione in Camera di Commercio.

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