Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 agosto 2002
Domanda 9 agosto 2002
Mi sono state notificati 5 verbali dai Vigili Urbani di Roma riguardanti la violazione del art. 7/1 del c. d. s. tutte nella stessa piazza, elevate dagli ausiliari del traffico (ispettori ATAC) non immediatamente contestata "per non intralciare il trasporto pubblico". Vorrei contestare i verbali per uno o piu' dei seguenti motivi, e quindi vorrei un Vs. parere.
1 - La causa di contestazione non immediata non rientra nei casi esemplificati dall'art. 384 del reg. del c. d. s.
2 - Agli ausiliari del traffico(definiti nella legge 127 commi 132 e 133) sono stati in seguito(legge n. 488 finanziaria 2000 art. 68 comma 1) assegnati i poteri di contestazione immediata e verbalizzazione delle violazioni.
Gli ausiliari (nel mio caso ispettori az. trasp. pubbl., comma 133) non hanno in dotazione l'apposito segnale distintivo(paletta) con il quale intimare l'alt ai veicoli, (art. 12 comma 5 c. d. s.) ne una divisa (solo una piccola fascia su un braccio piu' una piccola foto) tale, da poter intimare l'alt anche senza "paletta"(art. 24 del reg. att. c. d. s. comma 4).
Quindi la mancata contestazione, con tutte le sue conseguenze, non e' imputabile per non intralciare il trasporto pubblico, bensi perche' gli ausiliari addetti al controllo della circolazione (al contrario di quelli addetti al controllo della sosta che hanno tale possibilita' in quanto le auto e quindi il guidatore sono fermi) non hanno la possibilita' di fermare i veicoli in movimento. Tutte le sentenze avute in questi anni in merito agli ausiliari, sono sempre riferite a violazioni della sosta o legittimita' della loro azione.
3 - La mancata contestazione della violazione, uguale per tutti i 5 verbali, poteva essere fatta in quanto l'infrazione non avveniva su corsia preferenziale ma in area riservata ai mezzi pubblici perdipiu' su una piazza, con ampie zone di non intralcio, inoltre la mancata contestazione immediata non mi ha dato: a- la possibilita' di verbalizzare le mie argomentazioni.
b- la possibilita' del pagamento in misura ridotta.
c- la possibilita', se contestata per la 1 delle 5, infrazioni di evitare le altre multe.
Vorrei farVi notare che tra gli ausiliari del traffico addetti al controllo della sosta e gli ausiliari addetti anche al controllo della circolazione su aree riservate, pur essendo stati definiti nelle forme e compiti nelle varie leggi di cui sopra, ci sono notevoli differenze nella loro applicazione pratica, come credo di aver evidenziato, inoltre mentre i primi sono immediatamente identificabili dalla divisa(una giubba blu con strisce rifrangenti, giubbetto giallo rifrangente e cappello, i secondi hanno un vestiario praticamente da borghese(pantaloni blu camicia celeste con solo una piccola fascia rifrangente sul braccio e un cartellino con foto) che puo' confondersi con qualsiasi altra categoria di lavoratori.
(sono vestiti nello stesso modo alcuni accompagnatori turistici che spesso stazionano nella zona in cui sono avvenute le violazioni esposte)




Risposta ADUC
la mancata contestazione e' l'unico punto su cui puo' fare ricorso, tuttavia abbiamo dei dubbi sul fatto che possa essere accolta. I punti da lei rilevati vanno benissimo e sono sicuramente supportati dalla possibilita' di interpretare favorevolmente la norma: ma e' dall'aleatorieta' di detta interpretazione che temiamo possano derivarle difficolta', in quanto la legge non e' cosi' netta da consentire di propendere con assoluta certezza per l'una o l'altra tesi.
Sicuramente, vale comunque la pena di tentare, purche' si tengano presenti i rischi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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