Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 agosto 2002
In data 22/06/02 sono stato multato a mezzo autovelox 104/C2 a Stienta (RO) (non so se in paese o fuori in quanto non ho ancora in mano il fotogramma che ho richiesto), naturalmente non sono stato fermato subito ma mi e' stato recapitato il verbale a mezzo posta.
Nella giustificazione del mancato fermo immediato e', tra l'altro, testualmente detto: " All'Agente non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto essendo l'unico Operatore di Polizia Municipale del Comune di Stienta era addetto alla gestione e controllo dell'apparecchiatura.).
Ma puo' un Comune organizzare un servizio del genere con un unico agente?? E' chiaro che l'agente non si preoccupi di fermare nessuno neanche se c'e' il semaforo rosso dopo 50 metri.
Se faccio ricorso, secondo Voi, ho possibilita' di vederlo accolto?
Nella giustificazione del mancato fermo immediato e', tra l'altro, testualmente detto: " All'Agente non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto essendo l'unico Operatore di Polizia Municipale del Comune di Stienta era addetto alla gestione e controllo dell'apparecchiatura.).
Ma puo' un Comune organizzare un servizio del genere con un unico agente?? E' chiaro che l'agente non si preoccupi di fermare nessuno neanche se c'e' il semaforo rosso dopo 50 metri.
Se faccio ricorso, secondo Voi, ho possibilita' di vederlo accolto?
Risposta ADUC
puo' sicuramente tentare, visto che la multa e' stata comminata sotto la vecchia normativa. Tuttavia, l'esito non e' certo e sara' il giudice a decidere in merito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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