Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 agosto 2002
Il 22.3.2002, alle ore 14, 05 mia moglie ha avuto un incidente stradale. Alla guida della sua autovettura si immetteva da una posizione di parcheggio nel traffico e veniva a collisione con altro veicolo. Intervenuta sul posto la Polizia Stradale ha rilevato il sinistro ma non ha contestato alcuna infrazione. Ieri, 2 agosto, e' arrivata una raccomandata con la quale si contesta a mia moglie l'art.154/8 del c. d. s PER AVERE IN DATA 22, 3, 2002 ALLE ORE 10, 05 CIRCA ALLA GUIDA DEL.....
L'ora in cui e' avvenuto il fatto e' completamente errata. Inoltre mia moglie a quell'ora era a lavorare. E' contestabile il verbale per l'errata indicazione nel verbale dell'ora???? Grazie.
L'ora in cui e' avvenuto il fatto e' completamente errata. Inoltre mia moglie a quell'ora era a lavorare. E' contestabile il verbale per l'errata indicazione nel verbale dell'ora???? Grazie.
Risposta ADUC
bisognerebbe sapere anche il resto, di quanto riportato nel verbale. Infatti, se la multa e' strettamente legata al sinistro, l'orario e' palesemente una svista e una contestazione sarebbe improduttiva. In caso, invece, non risultasse un rapporto diretto, anche solo apparentemente, con l'incidente, potendo dimostrare dove l'auto -non sua moglie- fosse in quel momento, potrebbe provare a contestare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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