Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 agosto 2002
Domanda 3 agosto 2002
sono stato oggetto di un accertamento di autovelox da parte dei vigili urbani del comune di Magliano in toscana (Gr). La notificazione del verbale e' arrivata a mezzo raccomandata A. R. Il verbale e' avvenuto perche' tenevo una velocita' 116 Km/h superando il limite di 90 KM/h della SS Aurelia km 164+800 dir. Roma, velocita' rilevata con appar. Traffipax Speedophot omologa M. LL. PP. n. 1969 del 6.8.93 mtr.0378-001/93 con previa verifica di funzionamento. Il verbale riporta questa trascrizione sotto la dicitura "la violazione non e' stata immediatamente contestata" "Violazione rilevata dopo il passaggio del mezzo. Data la conformazione della strada (mancanza di spazi adatti al fermo dei veicoli) e l'eccessiva velocita' del veicolo, l' alt dello stesso e' reso impossibile per motivi di sicurezza alla circolazione. " Volevo chiedervi cortesemente se, alla luce delle ultime notizie riguardo alla contestazione immediata da parte degli agenti accertatori, il presente verbale e' ricorribile al giudice di pace di Orbetello.
Inoltre vi volevo avvertire che 60 sono i giorni entro i quali e' possibile ricorrere al giudice di pace e non 30 come scrivete sulla vostra modulistica dei ricorsi.




Risposta ADUC
il rilievo e' avvenuto sotto le vecchie disposizioni, pertanto la contravvenzione sarebbe comunque contestabile (anche prima, tuttavia, era il giudice che valutava e dunque l'accoglimento non era comunque scontato).
Le assicuriamo che il termine per ricorrere e' di 30 gg: 60 e' il termine suggerito da una sentenza di Cassazione del '99, ma poiche' e' disattesa dai giudici ordinari, si consiglia di attenersi alla normativa vigente e non a suddetta interpretazione estensiva (per analogia al procedimento del Prefetto: analogia pericolosa perche' introdurrebbe anche altri aspetti meno favorevoli).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →