Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 agosto 2002
Gentili amici dell'Aduc, casualmente mi sono imbattuto nel vostro sito e ne approfitto per avere utili consigli e suggerimenti.
Il 17 luglio mi e' stata notificata a casa una contravvenzione per il superamento del limite di velocita' su una strada statale (S. S. 106 Jonica) da 50 a 63 km orari con autovelox mod. 104/C-2 con la motivazione, per la mancata contestazione sul momento da parte dei vigili accertatori, che "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal luogo di accertamento, ed anche perche' le condizioni tecnico-costruttive del tratto di strada di interesse (prossimita' di intersezione in curva, assenza di piazzole di sosta e di spazi sufficienti al margine della pertinente corsia di marcia) non hanno permesso di fermare il veicolo in tempo utile, in piena sicurezza per gli utenti e gli operatori e nei modi regolamentari". Ora vi chiedo, avendo piu' volte i magistrati fatto notare che la contravvenzione in tali casi non ha valore (la Sezione terza civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 4010 del 03/04/2000, stabilisce che le infrazioni rilevate con autovelox 104/C e 104/C2 e non contestate immediatamente, possono essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace), come posso far valere anch'io tale diritto ed evitare il pagamento della multa anche in considerazione del fatto che, nella mia situazione concorrono le tre condizioni indispensabili descritte nella succitata sentenza? Inoltre, faccio notare che gli agenti che hanno rilevato l'infrazione erano entrambi fermi con il loro mezzo in piazzola di sosta dove era stato installato l'autovelox; circa 800 mt. dopo esiste un'altra piazzola di sosta (contrariamente a quanto descritto nel verbale). Inoltre vorrei sapere se la competenza di elevare tali contravvenzioni ricade anche sulla Polizia Municipale visto che in zona esiste un cartello di "ATTENZIONE" con il simbolo della Polizia Stradale e non gia' dei Vigili Urbani. Grazie per la vostra attenzione.
Il 17 luglio mi e' stata notificata a casa una contravvenzione per il superamento del limite di velocita' su una strada statale (S. S. 106 Jonica) da 50 a 63 km orari con autovelox mod. 104/C-2 con la motivazione, per la mancata contestazione sul momento da parte dei vigili accertatori, che "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal luogo di accertamento, ed anche perche' le condizioni tecnico-costruttive del tratto di strada di interesse (prossimita' di intersezione in curva, assenza di piazzole di sosta e di spazi sufficienti al margine della pertinente corsia di marcia) non hanno permesso di fermare il veicolo in tempo utile, in piena sicurezza per gli utenti e gli operatori e nei modi regolamentari". Ora vi chiedo, avendo piu' volte i magistrati fatto notare che la contravvenzione in tali casi non ha valore (la Sezione terza civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 4010 del 03/04/2000, stabilisce che le infrazioni rilevate con autovelox 104/C e 104/C2 e non contestate immediatamente, possono essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace), come posso far valere anch'io tale diritto ed evitare il pagamento della multa anche in considerazione del fatto che, nella mia situazione concorrono le tre condizioni indispensabili descritte nella succitata sentenza? Inoltre, faccio notare che gli agenti che hanno rilevato l'infrazione erano entrambi fermi con il loro mezzo in piazzola di sosta dove era stato installato l'autovelox; circa 800 mt. dopo esiste un'altra piazzola di sosta (contrariamente a quanto descritto nel verbale). Inoltre vorrei sapere se la competenza di elevare tali contravvenzioni ricade anche sulla Polizia Municipale visto che in zona esiste un cartello di "ATTENZIONE" con il simbolo della Polizia Stradale e non gia' dei Vigili Urbani. Grazie per la vostra attenzione.
Risposta ADUC
faccia presenti i fatti ed evidenzi come, in realta', il fermo sia concretamente possibile nel caso specifico. Il giudice valutera' poi le particolari circostanze e decidera' in merito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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