Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 luglio 2002
Domanda 30 luglio 2002
Cara ADUC, volevo sapere se e come potevo fare ricorso contro una multa di 338 euro comminata dalla Polizia Municipale di Milano con l'autovelox, in cui andavo a 104 km/h invece dei 50 previsti (tratto a tre corsie per andare all'aeroporto di Linate).
Mi rendo conto di aver sbagliato, l'ho fatto perche' ho superato un veicolo che andava piano, ma ho sbagliato.
Pero' la PM non mi ha fermato, perche' intenta con altri trasgressori. E dopo due mesi mi arriva la notifica, con l'invito a comparire all'ufficio PM (sospensione della patente, immagino).
Le riporto il testo incriminato della multa, evitando i preamboli: "In data 14.4.2002 alle 00.38 in viale Forlanini Enrico altezza palo N.59... " "... superava il lim. max velocita' di oltre 40km/h" "... Non e' stato possibile contestare immediatamente l'infrazione per il seguente motivo: gli agenti comandati alle contestazioni risultavano impegnati con altri trasgressori. " Veniva precisato che l'apparecchio era perfettamente funzionante.
Ed infine: "... relativo a ECCESSO VELOCITA' SOPRA 40 KM/H... consigliamo di presentarsi al piu' vicino ufficio di polizia per portare in visione la patente entro 8/8/2002... eventuali sanzioni connesse alla mancata ottemperanza vi saranno riaddebitate".
La macchina e' di proprieta' della societa' di leasing, che mi coprirebbe non dichiarando la mia identita' ed evitandomi cosi' la sospensione della patente.
Devo pagare o ricorrere? Se vi servono ulteriori informazioni contattatemi.
Grazie.

Risposta ADUC
in teoria, e' possibile -per il proprietario del mezzo, non per lei- presentare un'opposizione contestando la mancanza del fermo immediato. Tuttavia, nel caso in cui quanto detto fosse esatto e la pattuglia fosse altrimenti impegnata, la multa verrebbe presumibilmente confermata.
Ad ogni modo, di seguito sono reperibili le indicazioni per il ricorso:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Infatti, di per se' e' comunque valido contestare il mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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