Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 luglio 2002
Spett. Aduc, ho ricevuto recentemente una contravvenzione per aver superato di 11 km/h il limite di velocita' di 50 km/h.
Non sono stato fermato immediatamente (autovelox 104/C) e la contravvenzione mi e' stata recapitata a casa, giustificando la mancata contestazione immediata con il fatto che i DUE vigili erano impegnati a contestare UNA analoga infrazione senza indicare dettagliatamente le modalita' di organizzazione del servizio di vigilanza come previsto dalla sentenza della cassazione per questo tipo di apparecchi.
Ritengo che due agenti impegnati a contestare analoga contravvenzione ad un solo altro veicolo in presenza di adeguato e documentabile spazio per la sosta di piu' veicoli avrebbero benissimo potuto fermare la mia autovettura "lanciata" a 61 km/h senza causare alcuna situazione di pericolo.
Inoltre la mia residenza da piu' di tre anni e' diversa da quella indicata nel verbale.
CHIEDO GENTILMENTE se ci siano gli estremi per fare ricorso con successo e se sia preferibile farlo al prefetto o al giudice di pace. Cordialmente Andrea
Non sono stato fermato immediatamente (autovelox 104/C) e la contravvenzione mi e' stata recapitata a casa, giustificando la mancata contestazione immediata con il fatto che i DUE vigili erano impegnati a contestare UNA analoga infrazione senza indicare dettagliatamente le modalita' di organizzazione del servizio di vigilanza come previsto dalla sentenza della cassazione per questo tipo di apparecchi.
Ritengo che due agenti impegnati a contestare analoga contravvenzione ad un solo altro veicolo in presenza di adeguato e documentabile spazio per la sosta di piu' veicoli avrebbero benissimo potuto fermare la mia autovettura "lanciata" a 61 km/h senza causare alcuna situazione di pericolo.
Inoltre la mia residenza da piu' di tre anni e' diversa da quella indicata nel verbale.
CHIEDO GENTILMENTE se ci siano gli estremi per fare ricorso con successo e se sia preferibile farlo al prefetto o al giudice di pace. Cordialmente Andrea
Risposta ADUC
puo' contestare, tuttavia nel caso in cui venisse dimostrato che realmente la pattuglia era impegnata in un'altra contestazione, la mancanza del fermo potrebbe essere ritenuta legittima. Ad ogni modo, se l'atto le e' stato notificato ad un indirizzo erroneo che non le compete, potrebbe anche omettere qualsiasi azione ed opporsi poi tra 5 anni avverso la cartella, contestando l'errore di notifica.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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