Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 luglio 2002
Domanda 28 luglio 2002
salve mi chiamo claudio, vi scrivo perche' ho ricevuto in data 26-7 un verbale d'accertamento per eccesso di velocita', in cui mi viene contestato di aver superato il limite max di velocita' consentito di 41 Km/h (gia' decurtato del 5% di tolleranza).
L'autovelox e' il modello 104c2 e videosistem AVS96G.
Non sono stato fermato al momento perche' gli agenti comandati alla contestazione risultavano impegnati con altri trasgressori, in realta' l'autovelox era nascosto e non c'era nessun agente che fermava le autovetture. Il verbale e' datato 5-2-02 e la rinotifica e' datata 12-6-02.
In allegato al verbale compare un invito a presentarsi all'ufficio della polizia municipale a seguito della violazione articolo 142 del c. d. s. per esibire il documento di guida.
Come devo comportarmi??
Vorrei precisare che ad oggi non ho ancora visto nessuna fotografia, se dovessero comparire piu' autovetture puo' essere motivo di ricorso??
Ci sono degli estremi per poter presentare ricorso in quanto non sono stato fermato al momento dell'infrazione??
La patente mi serve per lavoro in quanto faccio l'agente di commercio.
Grazie mille

Risposta ADUC
in caso possa dichiarare di non sapere chi fosse alla guida al momento dell'infrazione, trattandosi di auto utilizzata da piu' soggetti in famiglia, potrebbe evitare -presentandosi comunque al Comando- la segnalazione o la sospensione della patente. La foto e' comunque disponibile -per le eventuali verifiche- presso il Comando emittente. Potrebbe contestare, nel caso in cui fossero visibili piu' targhe.
Per cio' che concerne il mancato fermo, puo' provare a contestare, tuttavia nel caso in cui venisse dimostrato che realmente la pattuglia era impegnata in un'altra contestazione, la mancanza del fermo potrebbe essere ritenuta legittima. Ad ogni modo, se l'atto le e' stato notificato ad un indirizzo erroneo che non le compete, potrebbe anche omettere qualsiasi azione ed opporsi poi tra 5 anni avverso la cartella, contestando l'errore di notifica.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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