Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 luglio 2002
Domanda 27 luglio 2002
Il 29/04/02 ci e' stata rubata un'automobile che e' stata poi ritrovata in data 14/05/02 in provincia di Milano. Il 26/07/02 arriva tramite posta una multa della Polizia Municipale di Milano per divieto di sosta che risaliva all' 8/05/02, data in cui la vettura non era in nostro possesso. A questo punto non pensiamo che sia il caso di pagare questa multa... Come ci dobbiamo comportare?

Risposta ADUC
con la denuncia presentata, non dovrebbe essere difficile dimostrare di non avere commesso l'infrazione, dunque puo' tentare di opporsi, recandosi dal giudice di pace.
Questi potra' annullarla.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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