Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 luglio 2002
Oggetto: informazione su ricorso Autovelox.
Buongiorno, Lavoro per una ditta di noleggio auto che si trova in Svizzera. Abbiamo ricevuto in data del 20.07.2002 una lettera dal Consolato Italiano in Ginevra menzionando un infrazione stradale del 04.03.2002 sull'autostrada A5 TORINO-AOSTA (Morgex) in localita' Carregiata Nord Comune di Arnad (AO) con apparecchio Autovelox 104/C2 36131.
Purtroppo non troviamo piu' il foglio di noleggio che facciamo firmare ai nostri clienti e dunque non sappiamo chi era il conducente della vettura.
Adesso un mio collega si trova responsabile della multa.
Vorrei dunque sapere se si puo' fare ricorso visto che e' mancato il fermo della polizia. Tanto piu' che, conoscendo bene quel tratto di autostrada, la polizia pone il blocco al casello di pagamento fermando cosi' le auto in infrazione.
Cosa dobbiamo fare? C'e' possibilita' di far ricorso? Nel caso che la multa non viene pagata, cosa rischiamo essendo all'estero?
Vi ringrazio immensamente per la vostra gentile risposta.
Distinti saluti.
PS:... scusate il mio italiano
Buongiorno, Lavoro per una ditta di noleggio auto che si trova in Svizzera. Abbiamo ricevuto in data del 20.07.2002 una lettera dal Consolato Italiano in Ginevra menzionando un infrazione stradale del 04.03.2002 sull'autostrada A5 TORINO-AOSTA (Morgex) in localita' Carregiata Nord Comune di Arnad (AO) con apparecchio Autovelox 104/C2 36131.
Purtroppo non troviamo piu' il foglio di noleggio che facciamo firmare ai nostri clienti e dunque non sappiamo chi era il conducente della vettura.
Adesso un mio collega si trova responsabile della multa.
Vorrei dunque sapere se si puo' fare ricorso visto che e' mancato il fermo della polizia. Tanto piu' che, conoscendo bene quel tratto di autostrada, la polizia pone il blocco al casello di pagamento fermando cosi' le auto in infrazione.
Cosa dobbiamo fare? C'e' possibilita' di far ricorso? Nel caso che la multa non viene pagata, cosa rischiamo essendo all'estero?
Vi ringrazio immensamente per la vostra gentile risposta.
Distinti saluti.
PS:... scusate il mio italiano
Risposta ADUC
l'opposizione e' possibile: sara' poi lo specifico giudice a valutare il caso e dunque la legittimita' o meno della mancanza di fermo nel caso in oggetto.
In caso non doveste pagare, l'atto esecutivo successivo potrebbe essere comunque notificato tramite l'Autorita' svizzera che farebbe pertanto da esattore, oppure c'e' il rischio di essere fermati quando venite in Italia, in caso di controlli.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In caso non doveste pagare, l'atto esecutivo successivo potrebbe essere comunque notificato tramite l'Autorita' svizzera che farebbe pertanto da esattore, oppure c'e' il rischio di essere fermati quando venite in Italia, in caso di controlli.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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