Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 luglio 2002
Sono un ragazzo di Molfetta, citta' nella provincia di Bari. Ho ricevuto una multa per mancato uso del casco dal comando di polizia municipale di Barletta. Ora vi dico che non ho mai utilizzato il ciclomotore fuori citta', perche' ho sempre utilizzato l'auto. Tra Barletta e Molfetta ci sono 27 km difficilmente percorribili con un ciclomotore. Nel verbale non risultano i dati del ciclomotore, non risulta il perche' della mancata notifica al momento, e d'altronde non avrei nessuna intenzione di pagare, perche' a Barletta da solo e con il ciclomotore, non ci sono mai andato. Vi prego di aiutarmi, con qualsiasi cavillo legale, perche' questa sanzione, mi sembra un vero e proprio furto verso un onesto cittadino. In attesa di una vostra gentile risposta, vi saluto cordialmente.
Risposta ADUC
il ricorso potrebbe essere per non avere commesso l'infrazione o per contestare i vizi riscontrati nel verbale.
Nel primo caso, per avere un minimo di probabilita' di successo, dovrebbe dimostrare in maniera certa dove si trovasse il ciclomotore al momento dell'infrazione.
Nel secondo, potrebbe vedersi riemettere la contravvenzione con i dati corretti.
Tenendo presente quanto detto le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Nel primo caso, per avere un minimo di probabilita' di successo, dovrebbe dimostrare in maniera certa dove si trovasse il ciclomotore al momento dell'infrazione.
Nel secondo, potrebbe vedersi riemettere la contravvenzione con i dati corretti.
Tenendo presente quanto detto le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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