Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 luglio 2002
Domanda 26 luglio 2002
Oggetto: Domanda!
Spett. le ADUC, vi scrivo per avere un'informazione in merito alle possibilita' di successo di un ricorso che vorrei presentare contro il Comando dei vigili urbani di Roma.
Proprio oggi infatti, ho ricevuto una contravvenzione per l'uso del telefonino durante la guida. La cosa che secondo me e' assurda, e' il fatto che tale contravvenzione e' stata fatta senza fermare il veicolo per l'immediata constatazione.
Quello che mi sembra assurdo e': Come e' possibile stabilire se realmente il conducente stava parlando al radiomobile e non era invece appoggiato col gomito sul vetro senza tenere nulla in mano?
Chi lo dice inoltre che era il proprietario della vettura quello (eventualmente) che parlava al cellulare?
Credo che per infrazioni del genere sia assolutamente necessario fermare l'autoveicolo per poter constatare con certezza l'infrazione stessa e per poter sanzionare il soggetto che se ne rende protagonista.
So che per le cinture di sicurezza la multa e' personale, in quanto il soggetto che non ne fa uso di sua volonta', e' il solo punibile. Perche' per il cellulare questo principio non vale?
Ci sono possibilita' che possa vincere un eventuale ricorso?
Grazie mille per la vostra risposta.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
questo e' proprio uno dei casi in cui potrebbe essere ritenuto legittimo il mancato fermo. Non ha invece alcuna rilevanza se il responsabile fosse o meno il proprietario: e' una sanzione pecuniaria quella comminata, e questi ne risponde comunque in solido alla persona cui eventualmente ha prestato l'auto. In realta', e' cosi' anche per le cinture. Ad ogni modo, la mancanza di fermo immediato e' sempre possibile: l'importante e' che tenga presente la possibilita' del rigetto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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