Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 luglio 2002
Ho preso una multa in citta' con l'autovelox.. sono stato regolarmente fermato e mi e' stata contestata l'infrazione..
Ora a distanza di circa un mese mi sono ricordato di dover pagare la multa.. leggendo le indicazioni al riguardo ho visto che sono richiesti alcuni estremi del verbale.. tra questi anche la data di contestazione.. C'e' un particolare pero'.. si sono dimenticati di scrivere la data.. come tutti i documenti mi risulta che la mancata compilazione in ogni sua parte, tra cui la data rientra in uno dei casi di inutilita' del verbale..
Mi chiedevo se e' vero.. se posso contestare il verbale o se mi consigliate semplicemente di pagare la multa perche' non e' possibile fare ricorso..
Grazie
Ora a distanza di circa un mese mi sono ricordato di dover pagare la multa.. leggendo le indicazioni al riguardo ho visto che sono richiesti alcuni estremi del verbale.. tra questi anche la data di contestazione.. C'e' un particolare pero'.. si sono dimenticati di scrivere la data.. come tutti i documenti mi risulta che la mancata compilazione in ogni sua parte, tra cui la data rientra in uno dei casi di inutilita' del verbale..
Mi chiedevo se e' vero.. se posso contestare il verbale o se mi consigliate semplicemente di pagare la multa perche' non e' possibile fare ricorso..
Grazie
Risposta ADUC
poiche' sul verbale originale la data dovrebbe risultare, e' probabile che le verrebbe anche annullata la contravvenzione ma potrebbe essere autorizzata la successiva riemissione del medesimo. In questo caso, ritarderebbe si' il pagamento, ma rimanderebbe il problema. Tuttavia, se e' ancora nei 30 gg, vale la pena di provare:
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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