Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 luglio 2002
Domanda 23 luglio 2002
La notte tra venerdi' 19-7-2002 e sabato 20-7-2002 circa all'una percorrevo con la mia macchina, la Tuscolana tra Frascati e Roma, sicuramente non andavo a 50 km/h ma neanche ad una velocita' da F1, visto che stavo conversando piacevolmente. Ad un certo punto ho visto un piccolo lampo, ho rallentato e a questo punto ho notato parcheggiata sul marciapiede, dietro un albero, un auto dei vigili, senza alcuna luce accesa, neanche quella azzurra di emergenza, premetto che la strada non e' illuminata e non ho visto persone vicino la macchina. Ho pensato all'autovelox. Ma e' corretto stare al buio come ladri in agguato, a mio avviso se lo si fa per non provocare incidenti la loro visibilita' e' un deterrente piu' efficace? Inoltre non dovevano in qualche modo contestarmi subito la contravvenzione?

Risposta ADUC
la norma prevede il fermo, e in assenza, e' possibile opporsi.
La collocazione delle pattuglie e' stabilita dalle disposizioni -interne- di servizio.
Dunque, non sono sindacabili in un ricorso.
Se volesse presentare il ricorso, tenendo presente che non e' certo l'accoglimento da parte del giudice, le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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