Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 luglio 2002
subject: multa.
la mia richiesta e' simile a quella posta nel vostro sito il 24/07/2001 e per la quale avete fornito risposta riservata vi chiederei gentilmente di rispondere anche a me ho utilizzato il medesimo testo del consiglio del 21/7/2001 abito a Modena e nel week-end vado raramente a Bologna ed ho ricevuto un accertamento di violazione da parte del comune di Bologna dove mi viene contestata la circolazione su una corsia riservata, onestamente mi ricordo che quel giorno non mi trovavo a Bologna (dei miei amici sono pronti a testimoniare che ero a casa loro per una festa), ma il punto della questione e' questo come da articolo 201 del codice della strada mi avrebbero dovuto contestare immediatamente la violazione ma cio' non e' avvenuto perche' (come indicato su accertamento ricevuto) "L'accertatore non era provvisto di segnale distintivo". L'art.384 Reg. esec. ed att. - Casi di impossibilita' della contestazione immediata (art.201 C. s.). Prevede quanto segue 1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Non rientrando in nessuno di questi casi pensa che sia comunque tenuto a pagare la multa o posso ricorrere? Che speranze di successo ho in quest'ultimo caso?
Piu' che per l'importo della stessa mi sento "preso in giro" dalla motivazione che e' stata riportata sull'accertamento.
Attendo un suo prezioso consiglio e lascio "ai posteri" questa nuova "motivazione" per multare in maniera subdola gli automobilisti: Grazie.
la mia richiesta e' simile a quella posta nel vostro sito il 24/07/2001 e per la quale avete fornito risposta riservata vi chiederei gentilmente di rispondere anche a me ho utilizzato il medesimo testo del consiglio del 21/7/2001 abito a Modena e nel week-end vado raramente a Bologna ed ho ricevuto un accertamento di violazione da parte del comune di Bologna dove mi viene contestata la circolazione su una corsia riservata, onestamente mi ricordo che quel giorno non mi trovavo a Bologna (dei miei amici sono pronti a testimoniare che ero a casa loro per una festa), ma il punto della questione e' questo come da articolo 201 del codice della strada mi avrebbero dovuto contestare immediatamente la violazione ma cio' non e' avvenuto perche' (come indicato su accertamento ricevuto) "L'accertatore non era provvisto di segnale distintivo". L'art.384 Reg. esec. ed att. - Casi di impossibilita' della contestazione immediata (art.201 C. s.). Prevede quanto segue 1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Non rientrando in nessuno di questi casi pensa che sia comunque tenuto a pagare la multa o posso ricorrere? Che speranze di successo ho in quest'ultimo caso?
Piu' che per l'importo della stessa mi sento "preso in giro" dalla motivazione che e' stata riportata sull'accertamento.
Attendo un suo prezioso consiglio e lascio "ai posteri" questa nuova "motivazione" per multare in maniera subdola gli automobilisti: Grazie.
Risposta ADUC
se il caso e' il medesimo, e' la medesima anche la risposta: l'opposizione avverso la mancanza di fermo immediato e' proponibile, tuttavia sara' il giudice di pace a valutare la legittimita' o meno delle giustificazioni addotte dagli agenti, decidendo se convalidare o meno la multa.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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