Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 luglio 2002
Domanda 21 luglio 2002
Salve, mi chiamo Flavio, credo di aver letto un bel po' dei casi strani e non, accaduti alla normalita' delle persone, ma vorrei spendere due parole per portarvi a conoscenza di quanto e' successo poco tempo fa.
Il 15/7/02 ho ricevuto una raccomandata dalla Polizia Municipale di Milano con la quale viene contestato a mio padre un verbale di accertamento di infrazione al D. Lgs 285/92 per sosta sul marciapiede"(art. 158 del C. d. S.). Sostanzialmente mio padre il 19/04/02 alle ore 23.45 si sarebbe trovato, con un AUDI targata UD 368348, a Milano. Sin qui la cosa potrebbe sembrare anche normale se non fosse che:
1) mio padre risiede ad Aquileia (UD), ha 72 anni e difficilmente utilizza la macchina (di mia madre) per qualsiasi spostamento, tra l'altro, in famiglia non e' stata mai acquistata una AUDI;
2) non risulta intestatario di alcun autoveicolo;
3) abbiamo saputo, tramite ACI, che la targa in questione (UD 368348) corrisponde ad una FORD FIESTA intestata ad una terza persona;
4) l'ACI stesso, dopo aver effettuato una visura al PRA, ci ha comunicato che la summenzionata FORD FIESTA e' stata radiata il 7/11/1995.
In attesa di procedere al ricorso, mi chiedo se nel 2002 e' ancora possibile commettere questi banalissimi errori e poi vorrei sapere se esiste una minima possibilita' di poter citare il Comune di Milano affinche' provveda alla restituzione delle spese sostenute per dimostrare l'estraneita' dei fatti contestati a mio padre.
Scusate per il disturbo. Vi auguro una buona giornata

Risposta ADUC
dal nostro punto di vista, riteniamo una fortuna che l'errore sia cosi' evidente: nella disgrazia, avra' almeno la possibilita' di dimostrare inequivocabilmente l'errore e dunque la propria estraneita' ai fatti. Inoltre, e' anche uno dei pochi, rarissimi casi in cui -essendo l'errore tanto evidente- e' addirittura possibile ricorrere inviando una raccomandata A/R al Prefetto -entro 60 gg- invece che presentare di persona l'opposizione al giudice di pace di competenza (entro 30 gg). In questo caso, pero', non puo' chiedere il rimborso delle spese (non e' tuttavia automatico che neanche il giudice decida di liquidarle).
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