Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 luglio 2002
Buon giorno Mi e' stata fatta una contravvenzione per velocita' pericolosa e rumori molesti, senza che queste infrazioni siano state accertate da autovelox e fonometro. Inoltre qualche giorno fa mi e' stata recapitato un altro verbale compilato il momento seguente alla mi partenza dal posto di blocco, dove venivo multato nuovamente per rumori molesti. (Entrambi i verbali portavano la firma dello stesso agente. Tengo a sottolineare che non procedevo a velocita' elevata, infatti nel primo verbale ho dichiarato di procedere ai 50 km/h.
A questo punto chiedo se sia possibile contestare le contravvenzioni con esito positivo. Inoltre vorrei sapere se potevo essere multato per lo stesso motivo a distanza di qualche minuto, dallo stesso agente.
Grazie
A questo punto chiedo se sia possibile contestare le contravvenzioni con esito positivo. Inoltre vorrei sapere se potevo essere multato per lo stesso motivo a distanza di qualche minuto, dallo stesso agente.
Grazie
Risposta ADUC
puo' essere multato dallo stesso agente e per lo stesso motivo a distanza di pochi minuti. Il punto, e' se la contravvenzione sia o meno legittima, nel senso che potrebbe trattarsi di un prosieguo dell'azione precedente per la quale lei era stato multato. Di conseguenza, la seconda multa sarebbe contestabile nel caso lei non avesse commesso una nuova, volontaria, violazione distinta, ma avesse semplicemente proseguito nel suo cammino, continuando ad aver il problema per cui era appena stato fermato. In caso ve ne siano gli estremi, potra' pertanto contestare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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