Sabato 6 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 luglio 2002
Domanda 20 luglio 2002
Ho controllato l'archivio ma non mi fido di notizie che non siano recentissime su questo argomento: ieri mi e' stata recapitata una multa per eccesso di velocita' su una strada statale (in realta' un'ampia superstrada a due corsie) con relativo ritiro della patente. La violazione e' del 24 aprile u. s. La mia preoccupazione non e' tanto per la multa quanto per il ritiro (com'e' comprensibile) e quindi vi chiedo: come stanno le cose rispetto ai provvedimenti di sospensione che non vengono immediatamente notificati? So che se ne e' parlato molto ma non so quale sia il punto cui e' arrivata la discussione. Posso rifiutarmi di dichiarare il nome di chi era alla guida pur sostenendo di non esser stato io? E' stato vinto qualche ricorso in questo senso? Grazie.

Risposta ADUC
non ci sono novita'. Se puo' sostenere di non essere certo di chi fosse alla guida del mezzo, come proprietario puo' rilasciare detta dichiarazione al piu' vicino Comando (non importa arrivare in giudizio). Altrimenti, puo' solo contestare la mancanza di fermo immediato (senza che vi siano certezze di un accoglimento in merito).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →