Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 luglio 2002
Domanda 20 luglio 2002
Ho ricevuto una multa in una zona a sosta riservata ai residenti perche' non avevo esposto il regolare permesso sul vetro ma la macchina era parcheggiata su un area di mia proprieta' (i vigili mi hanno risposto che tale area e' una zona aperta al pubblico e che quindi la multa era legittima) Ci sono possibilita' di vincere un eventuale ricorso?

Risposta ADUC
se l'area e' di sua proprieta' la multa e' contestabile. Ad ogni modo, il fatto che le necessiti l'esposizione del permesso fa desumere che l'area non sia esattamente di proprieta' o comunque che realmente sia (pur se di proprieta') ad uso pubblico.
Questo fatto e' determinante per sapere se la multa sia o meno legittima.
In caso -e tenderemmo a dubitarne visti i presupposti- la multa sia contestabile, puo' seguire le indicazioni sotto riportate.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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