Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 luglio 2002
Domanda 20 luglio 2002
Cara Aduc, in data 09/07/02 ho ricevuto una raccomandata del Comune di Orbassano (TO) contenente un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8 del Codice della strada. Nel verbale e' riportata la seguente frase: "L'anno 2002 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 14.39 in Via Circonvallazione Esterna Km 15.5 noi sottoscritti AG. xxxxx , abbiamo accertato che: il veicolo percorreva un tratto di strada sottoposto al limite di 90 km/h superando tra i 10 ed i 40 km/h in quanto risultava condurre il veicolo indicato a 102.6 km/h.
L'accertamento e' stato eseguito con apparecchiatura autovelox 104/c2 ed e' stata considerata la tolleranza prevista dal codice della strada ovvero la riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h.
Per la violazione e' prevista una sanzione di Euro 131, 00 piu' 7.08 per spese di notifica. Non e' stata contestata in quanto l'agente era impegnato in analoga contestazione. " Le domande che Vi pongo sono:
1) Il verbale cita noi Agenti.... Ma ne nomina uno soltanto.
2) E' normale che vi sia un solo Agente preposto all'uso dell'autovelox?
3) E' possibile che un solo agente mentre e' impegnato in un'altra contestazione analoga possa utilizzare l'autovelox in sua assenza?
4) Cosa e come posso agire per contestare tale verbale (entro 60 giorni)?
Vi ringrazio anticipatamente e pongo cordiali saluti.

Risposta ADUC
puo' anche esserci un solo agente, ma questo rende contestabile la mancanza del fermo dal punto di vista dell'inadeguatezza del servizio per il fine repressivo cui dovrebbe essere preposto. Ad ogni modo non c'e' alcuna garanzia d'accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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