Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 luglio 2002
Domanda 19 luglio 2002
L'Azienda di Trasporti Milanese mi ha dato una multa per interruzione di pubblico servizio perche' il mio veicolo non permetteva il passaggio del tram, l'accertamento lo ha fatto il conducente del tram (=la sua parola contro la mia) senza la presenza del vigile e senza l'uscita del tecnico ATM, mi ha preso la targa e mi hanno fatto pagare...
E' corretto tutto cio', ho qualche speranza se ricorro al giudice di pace?
Grazie

Risposta ADUC
la multa e' di per se' legittima e l'autista e' comunque autorizzato (o per lo meno, dovrebbe esservi un'ordinanza in tal senso: questo puo' verificarlo).
Ad ogni modo, in assenza di irregolarita' non vi sono gli estremi per contestare. In caso invece questo fosse possibile, potra' invece opporsi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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