Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 luglio 2002
Nel mese di maggio mi sono recato a Mantova per una vacanza, oggi mi vedo recapitare tre raccomandate per una infrazione al codice della strada, e specificatamente ad un passaggio su zona a traffico limitato nel comune di Mantova, rilevato mediante sistema di rivelazione, installato su postazione fissa denominato Sirio Ves 1.0, la cosa starna e che la stessa infrazione a dire del comando di polizia municipale, io l'abbia commessa tre volte la prima il gg. 08/05/02 alle ore 20: 56 la seconda e la terza gg. 09/05/02 alle ore 07: 31 e 07: 35 il luogo esatto dell'infrazione e' cosi scritto nel verbale "transitando da varco di Piazza Martiri di Belfiore circolava nella zona a traffico limitato... " La mia domanda e': se e vero che sono entrato in una piazza a traffico limitato, dovevo anche uscire? (I e II infrazione contestatami. La terza infrazione commessa quattro minuti piu' tardi della seconda, lo facevo apposta a passare di li?
RingraziandoVi anticipatamente per la Vs attenzione Vi chiedo se esistono gli estremi per un eventuale ricorso.
Grazie.
RingraziandoVi anticipatamente per la Vs attenzione Vi chiedo se esistono gli estremi per un eventuale ricorso.
Grazie.
Risposta ADUC
di solito, e' all'entrata che c'e' il rilievo, non all'uscita. Ad ogni modo, noi non sappiamo se e come lei sia passato dalle porte in questione: tuttavia, o e' in grado di contestare qualcosa (per esempio, verificando le fotografie e rilevando come non si tratti della sua auto) oppure occorrerebbe pagare.
In caso possa opporsi, si ricorda quanto segue:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
http://www.aduc.it/SOS/modulo13.html
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In caso possa opporsi, si ricorda quanto segue:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
http://www.aduc.it/SOS/modulo13.html
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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