Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 luglio 2002
Domanda 18 luglio 2002
Salve Gentile redazione ADUC, sono sconcertato dalla frase riportata a questo indirizzo http://www.aduc.it/caraduc/2002/gen2002/gen13.html
in merito alla richiesta del 13-Gen-02 che risulta essere simile al mio caso, che andro' ad esporvi. Il 19-04-02 e' stato rilevato da due agenti attraversamento incrocio con semaforo rosso, in data 16-07-02 dopo 90 gg ho ricevuto il verbale non contestato subito con rilevazione di strumenti (non precisati) quindi non sono stato fermato, preciso che il semaforo e' in citta' quindi non era difficile fermarmi. Mi contestano solo il passaggio con il rosso, la notifica e' priva dei dati del conducente, "sembra proprio che chiunque abbia una divisa possa redigere un verbale" e che la legge gli dia ragione, e' veramente cosi'?
preciso che io alle 09.00 del mattino ero gia' entrato in ufficio e l'infrazione e' stata riscontrata alle 09.21, come e' possibile?
Grazie per la cortese attenzione, gradirei se fosse possibile contattare un vs. responsabile o comunque avere una consulenza legale per il caso.

Risposta ADUC
la parola dei pubblici ufficiali e' valida sino a prova d'errore o di falso. Il che, tutto sommato, ha anche un senso: poiche' per come e' strutturata la normativa, dovendoci essere degli atti che consentano di avere certezza nel diritto, conseguentemente si deve sacrificare il diritto del singolo all'interesse della collettivita' (e' quest'ottica che, eventualmente, deve mutare). Ad ogni modo, se e' in condizione di dimostrare dove fosse il mezzo al momento dell'infrazione, puo' opporsi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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