Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 luglio 2002
ORAZIO FERGNANI.
TEL 199 44 13 00 - FAX 199 44 13 01.
E - MAIL: oraziofergnani@tiscalinet. it ROMA, 16/07/2002.
La ringrazio per la disponibilita' dimostratami oggi nel pomeriggio Dedicandomi il suo tempo.
Le allego alla presente copia della querela inoltrata ieri alla stazione dei Carabinieri di Formello (Roma).
La prego di volerla pubblicare mantenendo tutti i miei dati anagrafici affinche' chi fosse interessato a mettersi in contatto con me possa farlo.
Cordiali saluti
P. S. COME LE HO ACCENNATO TELEFONICAMENTE IO PROPONGO DI MEDIA DUE/TRE QUERELE AL MESE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NON MANCHERO' DI INVIARVENE COPIA. - A PRESTO.
-- Li' 12/07/2002 Al comando della stazione dei carabinieri di...
E p. c. Alla procura della repubblica di...
Querela per i reati di: abuso di atti d'ufficio; abuso d' autorita'; falsita' materiale in atto pubblico; sequestro immotivato di beni; sequestro immotivato di documenti; con l'aggravante del concorso di cinque o piu' persone e quanto d'altro emergesse a carico dei citati nel corso delle indagini. - Contro la pattuglia composta da un tenente e altri quattro membri (due donne e due uomini) appartenente al....................................................................................................................... che posizionata all'altezza del numero civico.................................. Alle ore 11,00 circa del giorno 11 luglio 2002 ha redatto un verbale contro la mia persona per presunte infrazioni al codice della strada, come le successive indagini meglio identificheranno ed individueranno, nonche' contro un altro ignoto concorrente conducente del camiom fiat daily targato che asportava la mia auto e i miei documenti contenuti nell'auto (pur da me edotto sulle conseguenze a cui sarebbe potuto andare incontro). - Premessa.
Il giudice inquirente ritengo converra' senz'altro con me che: 1) la legge deve avere primariamente uno scopo preventivo, dissuasivo, educativo e a questo principio basilare si deve sempre fermamente ancorare.
2) altro principio basilare per la sua stessa esistenza e' che la giustizia deve essere equa. Ne discende quindi che ogni sanzione deve essere proporzionale, congrua ed adeguata al reato o manchevolezza commessa.
3) fermo sempre ovviamente restando saldo il principio dell'onere della prova dell'effettiva esistenza del reato.
4) ho sempre poi (a questo punto credo erroneamente) pensato che lo stato (amministrazione) dovesse farsi interprete delle esigenze e necessita' dei cittadini e non viceversa, ed adeguare le leggi all' interesse superiore della societa' e cioe' codificare appunto il rispetto dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilita'. - Il fatto.
Il giorno 11 luglio 2002 (ieri) alle ore 11.00 circa percorrendo la via...................................................................................................... giunto all'altezza del numero civico..... (verificato successivamente) vedo una pattuglia di vigili urbani composta da cinque individui e due autovetture della polizia municipale del comune di Roma.
Uno dei componenti la pattuglia si mette in parte sulla carreggiata e mi segnala con la paletta di fermarmi.
Cosa che prontamente faccio.
Arrestatomi uno dei componenti la pattuglia mi si avvicina e mi richiede i documenti della vettura e la patente di guida.
Eseguo ed attendo in auto la verifica dei documenti che so essere in regola.
Dopo qualche minuto mi si avvicina uno dei vigili il quale mi dice che mi devono redigere un verbale e che mi devono sequestrare la patente.
Rimango senza parole.
Scendo dall'auto e il vigile non soddisfatto della notizia appena comunicatami mi dice che mi si deve sequestrare anche l'auto.
Sono in coma.
Mi sento come un pugile colpito al basso ventre Cerco di riprendermi, mi faccio forza e domando il motivo di tutto questo.
Uno dei vigili mi dice nella piu' assoluta asetticita', tranquillita' ed indifferenza che il motivo e che mi e' scaduta la patente.
Stento a credere un abominio del genere.
Mi faccio ridare la patente ed effettivamente e' scaduta il 24 o il 26 giugno (quindici giorni fa) in questo momento non ricordo.
Mentre rifletto sul fatto, sulla tremenda ingiustizia che sto subendo e cerco di dare un senso a questa allucinazione, di ipotizzare una qualche soluzione uno dei vigili mi dice che non ho la matrice del talloncino dell'assicurazione e che quindi mi deve verbalizzare anche questo.
Mi sembra di essere sotto i ferri dell'inquisizione.
Non posso credere a cio' che mi sta succedendo.
Non posso credere che esiste una legge cosi' ingiusta, iniqua e persecutoria.
Dopo circa una mezz'ora il comandante della pattuglia mi chiede di aprire il portabagagli della mia auto. Cosa che faccio.
All'interno del portabagagli ho sempre una gran quantita' di cose perche' essendo agente di commercio ripongo ogni sorta di materiale e documenti che mi serva per lo svolgimento del mio lavoro..
In questa occasione oltre ad una serie notevole di oggetti che non e' qui il caso di citare detengo nel portabagagli una grande busta di plastica (tipo supermercato) delle dimensioni approssimative di cm.30 x 30 x 40 all'interno della quale oltre a cartacce varie gia' utilizzate e da scartare sono conservati moduli da utilizzare per contratti di vario genere prestampati e numerati progressivamente di varie societa'.
Faccio notare al comandante il sopruso che sta compiendo sequestrando anche dei documenti e del materiale necessario alla mia attivita' lavorativa.
Il comandante non vuole sentire ragioni mi sequestra patente, automobile, documenti.
Infine ciliegina sulla torta mi chiede di firmare una serie di verbali, che nello stato di eccitazione confusionale in cui mi trovo non voglio neanche leggere ne' meno che mai sottoscrivere, sempre piu' convinto mentre ritorno in me, che quello che mi sta succedendo e' un sopruso e abuso di potere bello e buono.
Non posso pensare che possa esistere una qualche legge che preveda una sanzione cosi' severa per una semplice dimenticanza e di solo quindici giorni. - A questo punto chiedo di poter formalizzare una mia verbalizzazione. In quei verbali redatti dai vigili di alcune pagine lo spazio a disposizione per la mia verbalizzazione e' di ben due righe!!!
Faccio notare al comandante che sia io che lui siamo soggetti di pari valore e per questo mi e' dovuto pari spazio per controdeduzioni rispetto alle sue.
A quel punto dopo qualche tergiversazione e confabulazione fra i cinque spunta un modulo per formulare le verbalizzazioni del cittadino Scrivo sia il dritto che il verso del modulo e siccome non mi e' sufficiente ne chiedo un altro mi si dice che solo quello e' a mia disposizione e comunque non ne hanno altri e se ritengo di aggiungere altre argomentazione posso andare alla loro centrale.
Mi si dice di firmare entrambe le facce del documento, cosa che faccio. A quel punto chiedo al comandante di firmare la mia verbalizzazione e lui sostiene che non gli corre l'obbligo.
A quel punto ho chiamo i carabinieri che non vogliono intervenire sostenendo che gia' sul posto e' presente una forza pubblica.
Nel frattempo il camion mi ha asportato la vettura insieme ai documenti.
E quindi la pattuglia con tutti i cinque vigili urbani sulle loro due fiat uno se ne vanno lasciandomi in mezzo alla strada (in senso figurato e in senso reale).
Considerazioni.
Tutto questo e' successo unicamente perche' ad arbitrario parere del comandante dei vigili urbani la legge prevedeva e (secondo lui) prevede la sospensione e il sequestro della patente di guida in caso di scadenza dei termini temporali.
Forse sarebbe il caso di esaminare bene cosa dice il codice della strada all'articolo 116 e correlati.
Eccoli di seguito: Codice della strada attualmente in vigore Dl. Del 30 aprile 1992.
Disposizioni generali.
Art. 1. Principi generali.
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
3.
il ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata Per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
E poi sono giustamente previste le sanzioni accessorie 17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo i sezione ii del titolo vi.
Ecco quali sono i requisiti previsti dal presente codice: Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Attuazioni.
Art. 319 (art. 119 cod. Str.) (requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida) 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
Art. 320 (art. 119 cod. Str.).
(malattie invalidanti).
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice ii al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.
Art. 321 (art. 119 cod. Str.) (efficienza degli arti) 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Art. 322 (art. 119 cod. Str.) (requisiti visivi) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie a e b occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsias differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
Etc., Etc., Etc.,.....
12 qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
13 nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Art. 323 (art. 119 cod. Str.).
(requisiti uditivi).
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie a e b occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida 1. La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della direzione generale della m. c. t. c. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della m. c. t. c. e della direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del ministero dell'interno.
Quindi, come si evince da tutto quanto esposto sopra: I requisiti per ottenere il rinnovo della patente sono unicamente ed esclusivamente fisici e morali, E quindi se nel corso degli anni non sono intervenuti fatti ostativi (o ostativi, che dir si voglia) non c'e motivo che possa impedire al cittadino richiedente il rinnovo della patente.
Ed e' per questo appunto che il legislatore all'articolo 116 ha scritto testualmente:..... omissis......, la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
Perche' la volonta' sanzionatoria del legislatore era solo e soltanto rivolta a coloro che non avevano rinnovato la patente di guida perche' non ne possedevano piu' i requisiti.
Altrimenti se avesse voluto perseguire e sanzionare in ogni caso il cittadino contravventore avrebbe scritto Sic et sempliciter:..... omissis......, la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata. - Come infatti si vede i due participi passati (revocata o rinnovata) sono associati nel senso della prima, revocata (che appunto e' inserita per prima nel corso della frase) perche' non sussistono piu' i requisiti per mantenerla (come si e' visto in altri articoli correlati) e quindi anche non piu' rinnovabile perche' mancano i requisiti previsti per ottenerne il rinnovo) Ora io godo fortunatamente di ottima salute, non assumo abitudinariamente alcoolici, non mi drogo, non fumo, non ho condanne passate in giudicato, godo oltremodo di ottima salute mentale e fisica, non ho handicap di nessun genere e percorro con discreta velocita' tre volte a settimana piu' di cinque kilometri per tenermi in forma.
La maggior parte di queste affermazioni sono immediatamente verificabili con la sola mia presenza ed aspetto fisico.
Ho quindi tutti i requisiti per richiedere senza nessuna remora o dubbio di rifiuto il rinnovo della patente.
Perche' dovrei non rinnovarla?
Solo ed esclusivamente perche' me ne sono dimenticato.
La finalita' del legislatore, come ben si vede dalla sequenza delle frasi che compongono l'articolo 116 e' di colpire chi, manchevole dei requisiti, cerca di aggirare il senso della legge, non di colpire chiunque.
Quindi chi non rinnova la patente per semplice dimenticanza non solo non e' perseguibile secondo quanto previsto per chi vuole volontariamente sfuggire al controllo del medico esaminatore, ma al contrario non e' previsto in assoluto nessun tipo di sanzione tant'e' che nell'articolo 116 ne' nei correlati non viene mai in alcun caso previsto altro tipo di sanzione.
Questo per il semplice motivo che il fatto in se' non costituisce contravvenzione e quindi non puo' ne' deve essere sanzionabile.
Del resto mi sembra del tutto ovvio che in un paese civile (quale questo dovrebbe essere) il compito dello stato appunto e' di prevenire, educare, indirizzare, avvisare. - Nello specifico il comportamento piu' consono e confacente che i tutori dell'ordine avrebbero dovuto tenere nei miei confronti e di quegl' altri poveri disgraziati che sono capitati a trovarsi in quella mia stessa situazione doveva essere semplicemente improntato alla rilevazione della mia mancanza e darmi un termine congruo (diciamo trenta giorni) per presentare il documento rinnovato. Scaduto tale termine semmai sanzionare con una somma in denaro congrua con la gravita' o lievita' (secondo come la si voglia considerare) dell'infrazione. - Voglio solo ricordare al giudice che mi legge che lo stesso codice della strada all'articolo 189 prevede il comportamento e le sanzioni in caso di lesioni a persone a seguito di incidente stradale, mi sembra proprio che ci sia qualcosa che non sia andato nel verso giusto nell'interpretazione data dal tenente dei vigili urbani del comune di Roma alla mia presunta infrazione. - Questa mia querela sara' proposta anche in sede europea affinche' quanto successo a me e ai malcapitati che mi hanno preceduto non abbia piu' a verificarsi in un paese che si dice civile e quinta potenza industriale mondiale.
Una serie di domande mi corre rapida nella mente; Come si vivra' in quei paesi della comunita' europea dove i documenti non scadono mai??
E se davvero avverra' l'unificazione europea (quella vera intendo) cosa fara' il parlamento europeo unifichera' tutti i documenti all'italiana facendoli scadere ogni dieci/cinque/tre/due anni oppure anche in Italia non scadranno mai???
Che sara' di noi incalliti delinquenti abituati a farci scadere i documenti?????
Saremo assolti a vita?? Saremo amnistiati???
Infine che diranno i cittadini degli altri stati europei dove i documenti non scadono mai se invece il parlamento europeo decidesse di far scadere anche i loro????
A chi mi legge il responso.
E, comunque attendo giustizia.
A disposizione per ogni futuro chiarimento.
Con deferenza Orazio Fergnani.-
TEL 199 44 13 00 - FAX 199 44 13 01.
E - MAIL: oraziofergnani@tiscalinet. it ROMA, 16/07/2002.
La ringrazio per la disponibilita' dimostratami oggi nel pomeriggio Dedicandomi il suo tempo.
Le allego alla presente copia della querela inoltrata ieri alla stazione dei Carabinieri di Formello (Roma).
La prego di volerla pubblicare mantenendo tutti i miei dati anagrafici affinche' chi fosse interessato a mettersi in contatto con me possa farlo.
Cordiali saluti
P. S. COME LE HO ACCENNATO TELEFONICAMENTE IO PROPONGO DI MEDIA DUE/TRE QUERELE AL MESE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NON MANCHERO' DI INVIARVENE COPIA. - A PRESTO.
-- Li' 12/07/2002 Al comando della stazione dei carabinieri di...
E p. c. Alla procura della repubblica di...
Querela per i reati di: abuso di atti d'ufficio; abuso d' autorita'; falsita' materiale in atto pubblico; sequestro immotivato di beni; sequestro immotivato di documenti; con l'aggravante del concorso di cinque o piu' persone e quanto d'altro emergesse a carico dei citati nel corso delle indagini. - Contro la pattuglia composta da un tenente e altri quattro membri (due donne e due uomini) appartenente al....................................................................................................................... che posizionata all'altezza del numero civico.................................. Alle ore 11,00 circa del giorno 11 luglio 2002 ha redatto un verbale contro la mia persona per presunte infrazioni al codice della strada, come le successive indagini meglio identificheranno ed individueranno, nonche' contro un altro ignoto concorrente conducente del camiom fiat daily targato che asportava la mia auto e i miei documenti contenuti nell'auto (pur da me edotto sulle conseguenze a cui sarebbe potuto andare incontro). - Premessa.
Il giudice inquirente ritengo converra' senz'altro con me che: 1) la legge deve avere primariamente uno scopo preventivo, dissuasivo, educativo e a questo principio basilare si deve sempre fermamente ancorare.
2) altro principio basilare per la sua stessa esistenza e' che la giustizia deve essere equa. Ne discende quindi che ogni sanzione deve essere proporzionale, congrua ed adeguata al reato o manchevolezza commessa.
3) fermo sempre ovviamente restando saldo il principio dell'onere della prova dell'effettiva esistenza del reato.
4) ho sempre poi (a questo punto credo erroneamente) pensato che lo stato (amministrazione) dovesse farsi interprete delle esigenze e necessita' dei cittadini e non viceversa, ed adeguare le leggi all' interesse superiore della societa' e cioe' codificare appunto il rispetto dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilita'. - Il fatto.
Il giorno 11 luglio 2002 (ieri) alle ore 11.00 circa percorrendo la via...................................................................................................... giunto all'altezza del numero civico..... (verificato successivamente) vedo una pattuglia di vigili urbani composta da cinque individui e due autovetture della polizia municipale del comune di Roma.
Uno dei componenti la pattuglia si mette in parte sulla carreggiata e mi segnala con la paletta di fermarmi.
Cosa che prontamente faccio.
Arrestatomi uno dei componenti la pattuglia mi si avvicina e mi richiede i documenti della vettura e la patente di guida.
Eseguo ed attendo in auto la verifica dei documenti che so essere in regola.
Dopo qualche minuto mi si avvicina uno dei vigili il quale mi dice che mi devono redigere un verbale e che mi devono sequestrare la patente.
Rimango senza parole.
Scendo dall'auto e il vigile non soddisfatto della notizia appena comunicatami mi dice che mi si deve sequestrare anche l'auto.
Sono in coma.
Mi sento come un pugile colpito al basso ventre Cerco di riprendermi, mi faccio forza e domando il motivo di tutto questo.
Uno dei vigili mi dice nella piu' assoluta asetticita', tranquillita' ed indifferenza che il motivo e che mi e' scaduta la patente.
Stento a credere un abominio del genere.
Mi faccio ridare la patente ed effettivamente e' scaduta il 24 o il 26 giugno (quindici giorni fa) in questo momento non ricordo.
Mentre rifletto sul fatto, sulla tremenda ingiustizia che sto subendo e cerco di dare un senso a questa allucinazione, di ipotizzare una qualche soluzione uno dei vigili mi dice che non ho la matrice del talloncino dell'assicurazione e che quindi mi deve verbalizzare anche questo.
Mi sembra di essere sotto i ferri dell'inquisizione.
Non posso credere a cio' che mi sta succedendo.
Non posso credere che esiste una legge cosi' ingiusta, iniqua e persecutoria.
Dopo circa una mezz'ora il comandante della pattuglia mi chiede di aprire il portabagagli della mia auto. Cosa che faccio.
All'interno del portabagagli ho sempre una gran quantita' di cose perche' essendo agente di commercio ripongo ogni sorta di materiale e documenti che mi serva per lo svolgimento del mio lavoro..
In questa occasione oltre ad una serie notevole di oggetti che non e' qui il caso di citare detengo nel portabagagli una grande busta di plastica (tipo supermercato) delle dimensioni approssimative di cm.30 x 30 x 40 all'interno della quale oltre a cartacce varie gia' utilizzate e da scartare sono conservati moduli da utilizzare per contratti di vario genere prestampati e numerati progressivamente di varie societa'.
Faccio notare al comandante il sopruso che sta compiendo sequestrando anche dei documenti e del materiale necessario alla mia attivita' lavorativa.
Il comandante non vuole sentire ragioni mi sequestra patente, automobile, documenti.
Infine ciliegina sulla torta mi chiede di firmare una serie di verbali, che nello stato di eccitazione confusionale in cui mi trovo non voglio neanche leggere ne' meno che mai sottoscrivere, sempre piu' convinto mentre ritorno in me, che quello che mi sta succedendo e' un sopruso e abuso di potere bello e buono.
Non posso pensare che possa esistere una qualche legge che preveda una sanzione cosi' severa per una semplice dimenticanza e di solo quindici giorni. - A questo punto chiedo di poter formalizzare una mia verbalizzazione. In quei verbali redatti dai vigili di alcune pagine lo spazio a disposizione per la mia verbalizzazione e' di ben due righe!!!
Faccio notare al comandante che sia io che lui siamo soggetti di pari valore e per questo mi e' dovuto pari spazio per controdeduzioni rispetto alle sue.
A quel punto dopo qualche tergiversazione e confabulazione fra i cinque spunta un modulo per formulare le verbalizzazioni del cittadino Scrivo sia il dritto che il verso del modulo e siccome non mi e' sufficiente ne chiedo un altro mi si dice che solo quello e' a mia disposizione e comunque non ne hanno altri e se ritengo di aggiungere altre argomentazione posso andare alla loro centrale.
Mi si dice di firmare entrambe le facce del documento, cosa che faccio. A quel punto chiedo al comandante di firmare la mia verbalizzazione e lui sostiene che non gli corre l'obbligo.
A quel punto ho chiamo i carabinieri che non vogliono intervenire sostenendo che gia' sul posto e' presente una forza pubblica.
Nel frattempo il camion mi ha asportato la vettura insieme ai documenti.
E quindi la pattuglia con tutti i cinque vigili urbani sulle loro due fiat uno se ne vanno lasciandomi in mezzo alla strada (in senso figurato e in senso reale).
Considerazioni.
Tutto questo e' successo unicamente perche' ad arbitrario parere del comandante dei vigili urbani la legge prevedeva e (secondo lui) prevede la sospensione e il sequestro della patente di guida in caso di scadenza dei termini temporali.
Forse sarebbe il caso di esaminare bene cosa dice il codice della strada all'articolo 116 e correlati.
Eccoli di seguito: Codice della strada attualmente in vigore Dl. Del 30 aprile 1992.
Disposizioni generali.
Art. 1. Principi generali.
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
3.
il ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata Per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
E poi sono giustamente previste le sanzioni accessorie 17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo i sezione ii del titolo vi.
Ecco quali sono i requisiti previsti dal presente codice: Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Attuazioni.
Art. 319 (art. 119 cod. Str.) (requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida) 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
Art. 320 (art. 119 cod. Str.).
(malattie invalidanti).
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice ii al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.
Art. 321 (art. 119 cod. Str.) (efficienza degli arti) 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Art. 322 (art. 119 cod. Str.) (requisiti visivi) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie a e b occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsias differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
Etc., Etc., Etc.,.....
12 qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
13 nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Art. 323 (art. 119 cod. Str.).
(requisiti uditivi).
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie a e b occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida 1. La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della direzione generale della m. c. t. c. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della m. c. t. c. e della direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del ministero dell'interno.
Quindi, come si evince da tutto quanto esposto sopra: I requisiti per ottenere il rinnovo della patente sono unicamente ed esclusivamente fisici e morali, E quindi se nel corso degli anni non sono intervenuti fatti ostativi (o ostativi, che dir si voglia) non c'e motivo che possa impedire al cittadino richiedente il rinnovo della patente.
Ed e' per questo appunto che il legislatore all'articolo 116 ha scritto testualmente:..... omissis......, la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
Perche' la volonta' sanzionatoria del legislatore era solo e soltanto rivolta a coloro che non avevano rinnovato la patente di guida perche' non ne possedevano piu' i requisiti.
Altrimenti se avesse voluto perseguire e sanzionare in ogni caso il cittadino contravventore avrebbe scritto Sic et sempliciter:..... omissis......, la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata. - Come infatti si vede i due participi passati (revocata o rinnovata) sono associati nel senso della prima, revocata (che appunto e' inserita per prima nel corso della frase) perche' non sussistono piu' i requisiti per mantenerla (come si e' visto in altri articoli correlati) e quindi anche non piu' rinnovabile perche' mancano i requisiti previsti per ottenerne il rinnovo) Ora io godo fortunatamente di ottima salute, non assumo abitudinariamente alcoolici, non mi drogo, non fumo, non ho condanne passate in giudicato, godo oltremodo di ottima salute mentale e fisica, non ho handicap di nessun genere e percorro con discreta velocita' tre volte a settimana piu' di cinque kilometri per tenermi in forma.
La maggior parte di queste affermazioni sono immediatamente verificabili con la sola mia presenza ed aspetto fisico.
Ho quindi tutti i requisiti per richiedere senza nessuna remora o dubbio di rifiuto il rinnovo della patente.
Perche' dovrei non rinnovarla?
Solo ed esclusivamente perche' me ne sono dimenticato.
La finalita' del legislatore, come ben si vede dalla sequenza delle frasi che compongono l'articolo 116 e' di colpire chi, manchevole dei requisiti, cerca di aggirare il senso della legge, non di colpire chiunque.
Quindi chi non rinnova la patente per semplice dimenticanza non solo non e' perseguibile secondo quanto previsto per chi vuole volontariamente sfuggire al controllo del medico esaminatore, ma al contrario non e' previsto in assoluto nessun tipo di sanzione tant'e' che nell'articolo 116 ne' nei correlati non viene mai in alcun caso previsto altro tipo di sanzione.
Questo per il semplice motivo che il fatto in se' non costituisce contravvenzione e quindi non puo' ne' deve essere sanzionabile.
Del resto mi sembra del tutto ovvio che in un paese civile (quale questo dovrebbe essere) il compito dello stato appunto e' di prevenire, educare, indirizzare, avvisare. - Nello specifico il comportamento piu' consono e confacente che i tutori dell'ordine avrebbero dovuto tenere nei miei confronti e di quegl' altri poveri disgraziati che sono capitati a trovarsi in quella mia stessa situazione doveva essere semplicemente improntato alla rilevazione della mia mancanza e darmi un termine congruo (diciamo trenta giorni) per presentare il documento rinnovato. Scaduto tale termine semmai sanzionare con una somma in denaro congrua con la gravita' o lievita' (secondo come la si voglia considerare) dell'infrazione. - Voglio solo ricordare al giudice che mi legge che lo stesso codice della strada all'articolo 189 prevede il comportamento e le sanzioni in caso di lesioni a persone a seguito di incidente stradale, mi sembra proprio che ci sia qualcosa che non sia andato nel verso giusto nell'interpretazione data dal tenente dei vigili urbani del comune di Roma alla mia presunta infrazione. - Questa mia querela sara' proposta anche in sede europea affinche' quanto successo a me e ai malcapitati che mi hanno preceduto non abbia piu' a verificarsi in un paese che si dice civile e quinta potenza industriale mondiale.
Una serie di domande mi corre rapida nella mente; Come si vivra' in quei paesi della comunita' europea dove i documenti non scadono mai??
E se davvero avverra' l'unificazione europea (quella vera intendo) cosa fara' il parlamento europeo unifichera' tutti i documenti all'italiana facendoli scadere ogni dieci/cinque/tre/due anni oppure anche in Italia non scadranno mai???
Che sara' di noi incalliti delinquenti abituati a farci scadere i documenti?????
Saremo assolti a vita?? Saremo amnistiati???
Infine che diranno i cittadini degli altri stati europei dove i documenti non scadono mai se invece il parlamento europeo decidesse di far scadere anche i loro????
A chi mi legge il responso.
E, comunque attendo giustizia.
A disposizione per ogni futuro chiarimento.
Con deferenza Orazio Fergnani.-
Risposta ADUC
ringraziamo per la comunicazione inviataci.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti