Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 luglio 2002
Cara Audc, ho recentemente ricevuto una notifica di infrazione per eccesso di velocita' rilevata con autovelox del tipo VELOMATIC 512.
Vi chiedo se e' possibile tentare un ricorso data l'impossibilita' da parte mia di contestazione immediata.
Vi riposto testualmente la motivazione dichiarata sul verbale: NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE IN QUANTO L'APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE HA CONSENTITO LA DETERMINAZIONE DELL'ILLECITO DOPO CHE IL VEICOLO, OGGETTO DEL RILIEVO, ERA GIA' A DISTANZA DAL LUOGO DI ACCERTAMENTO E COMUNQUE NELL'IMPOSSIBILITA' DI ESSERE FERMATO IN TEMPO UTILE E NEI MODI REGOLAMENTARI IN QUANTO ERA PRESENTE IL SOLO AGENTE ADDETTO AL CONTROLLO DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE.
Personalmente credo che l'impiego di questo apparecchio, non dando la possibilita' di contestare immediatamente l'infrazione, sia da considerarsi ILLEGALE.
Credo inoltre che sia obbligatoria la presenza di almeno 2 agenti in pattuglia ed in custodia dell'apparecchio in questione, non credo che il solo agente presente dovesse guardare "insistentemente" e costantemente l'autovelox se lo stesso non fornisce alcuna informazione immediata: -) Il limite era di 50 km/h, l'autovelox ha rilevato 76 Km/h e l'infrazione risale al 4 Giugno 2002.
Posso avere qualche possibilita' di "vittoria" con un ricorso che abbia le suddette motivazioni?
Vi chiedo se e' possibile tentare un ricorso data l'impossibilita' da parte mia di contestazione immediata.
Vi riposto testualmente la motivazione dichiarata sul verbale: NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE IN QUANTO L'APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE HA CONSENTITO LA DETERMINAZIONE DELL'ILLECITO DOPO CHE IL VEICOLO, OGGETTO DEL RILIEVO, ERA GIA' A DISTANZA DAL LUOGO DI ACCERTAMENTO E COMUNQUE NELL'IMPOSSIBILITA' DI ESSERE FERMATO IN TEMPO UTILE E NEI MODI REGOLAMENTARI IN QUANTO ERA PRESENTE IL SOLO AGENTE ADDETTO AL CONTROLLO DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE.
Personalmente credo che l'impiego di questo apparecchio, non dando la possibilita' di contestare immediatamente l'infrazione, sia da considerarsi ILLEGALE.
Credo inoltre che sia obbligatoria la presenza di almeno 2 agenti in pattuglia ed in custodia dell'apparecchio in questione, non credo che il solo agente presente dovesse guardare "insistentemente" e costantemente l'autovelox se lo stesso non fornisce alcuna informazione immediata: -) Il limite era di 50 km/h, l'autovelox ha rilevato 76 Km/h e l'infrazione risale al 4 Giugno 2002.
Posso avere qualche possibilita' di "vittoria" con un ricorso che abbia le suddette motivazioni?
Risposta ADUC
anche con questo modello e' possibile il fermo immediato, dunque potrebbe contestarne la mancanza.
Ma sull'esito positivo, non siamo certi, essendo comunque una decisione del giudice adito.
Sul numero di agenti che devono essere presenti, sono disposizioni di servizio, e sul quale, facendone menzione nel ricorso, valutera' il giudice, sulla base anche di quanto diranno gli agenti stessi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ma sull'esito positivo, non siamo certi, essendo comunque una decisione del giudice adito.
Sul numero di agenti che devono essere presenti, sono disposizioni di servizio, e sul quale, facendone menzione nel ricorso, valutera' il giudice, sulla base anche di quanto diranno gli agenti stessi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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