Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 luglio 2002
Domanda 17 luglio 2002
Oggetto: Contravvenzione Codice della Strada - Decreto Prefettizio Punti apparecchiature controllo elettronico velocita'.
In data odierna mi e' stata contestata da una pattuglia della Polizia Stradale una contravvenzione per superamento dei limiti di velocita', riscontrata poco prima con apparecchiatura elettronica (con il mio scooter viaggiavo a 75 Kmh con limite di 50 Kmh, l'apparecchiatura e' scattata e poche centinaia di metri dopo mi e' stata contestata l'infrazione...), per un importo pari ad euro 125... Ho sentito parlare di illeggittimita' della contravvenzione in assenza di un Decreto Prefettizio che renda noti, con pubblicazione sul BURL, dei punti di installazione delle apparecchiature elettroniche al servizio degli organi di polizia competenti per il rilevamento delle infrazioni al C. d. S. in materia di velocita'... Nel verbale di contravvenzione non viene fatto cenno a questa formalita'... Potrei ricorrere al Prefetto avverso tale contravvenzione?... Ed in base a quali articoli di legge? (L'infrazione e' stata commessa in Provincia di Brescia, a pochi chilometri da dove risiedo, ed io non so come reperire gli estremi dell'eventuale pubblicazione del Decreto Prefettizio in questione, ammesso appunto che esista...)... Grazie per l'aiuto, ma non vorrei essere vittima, considerata l'esiguita' nel merito dell'infrazione commessa, di uno dei tanti soprusi delle Forze dell'Ordine Italiane...

Risposta ADUC
quello che occorre verificare e' se presso la lista della Prefettura sia o meno inclusa la via in questione. Di conseguenza, sapra' se vi siano o meno degli estremi di contestazione. Ad ogni modo, non puo' trattarsi di abuso, se comunque lei e' conscio di aver commesso l'infrazione. In caso vi fossero gli estremi per contestare, puo' seguire le modalita' sotto indicate.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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