Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 luglio 2002
Ho visto sul tuo sito il modulo per presentare un ricorso al Giudice di Pace.
Mi servirebbe un consiglio sulla possibilita' di presentare il ricorso con i seguenti argomenti, non previsti dal modulo: 1) la contestazione di trasgressione rilevata con autovelox mi e' stata comunicata verbalmente, senza fornirmi prova fotografica; 2) il fermo degli accertatori e' avvenuto su strada a scorrimento veloce, con rischio per l'incolumita' mia, dell'auto che mi seguiva sulla corsia di sorpasso, dell'auto che stavo superando e dell'accertatore; 3) la violazione della norma 142/1° 9° Codice della Strada, per eccedenza di km/h 41 sul limite di 60, imposto dall'ente proprietario della strada, e' stata determinata da un limite inadeguato alle caratteristiche della strada; 4) ho firmato il verbale di contestazione dichiarando di ritenere eccessivo il ritiro della patente, viste le circostanze sopra citate.
Per presentare il ricorso dovrei recarmi dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, senza sapere quanto tempo occorre e quali spese dovrei affrontare.
Aspetto quindi un suggerimento, per cui ti ringrazio anticipatamente.
Mi servirebbe un consiglio sulla possibilita' di presentare il ricorso con i seguenti argomenti, non previsti dal modulo: 1) la contestazione di trasgressione rilevata con autovelox mi e' stata comunicata verbalmente, senza fornirmi prova fotografica; 2) il fermo degli accertatori e' avvenuto su strada a scorrimento veloce, con rischio per l'incolumita' mia, dell'auto che mi seguiva sulla corsia di sorpasso, dell'auto che stavo superando e dell'accertatore; 3) la violazione della norma 142/1° 9° Codice della Strada, per eccedenza di km/h 41 sul limite di 60, imposto dall'ente proprietario della strada, e' stata determinata da un limite inadeguato alle caratteristiche della strada; 4) ho firmato il verbale di contestazione dichiarando di ritenere eccessivo il ritiro della patente, viste le circostanze sopra citate.
Per presentare il ricorso dovrei recarmi dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, senza sapere quanto tempo occorre e quali spese dovrei affrontare.
Aspetto quindi un suggerimento, per cui ti ringrazio anticipatamente.
Risposta ADUC
la prova fotografica puo' essere resa disponibile anche in un secondo momento: l'importante e' che (se prevista) esista davvero. Per quanto concerne il fermo a rischio d'incolumita', in realta' la questione e' un po' aleatoria. Cosi' come aleatoria e' la questione che concerne il tipo di limite previsto e dunque se si possa o meno parlare di riduzione eccessiva.
In sintesi, ci sono dubbi sull'effettiva possibilita' di ottenere un esito favorevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In sintesi, ci sono dubbi sull'effettiva possibilita' di ottenere un esito favorevole.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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