Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 luglio 2002
Domanda 15 luglio 2002
Ho ricevuto una notifica di contravvenzione per eccesso di velocita' in centro abitato presso il comune di Castel Morrone (CASERTA).
Tale infrazione e' stata rilevata utilizzando un autovelox, quindi presumo con relativa fotografia.
Io pero' il 27 maggio scorso, data della presunta infrazione, ero a Padova, dove risiedo, a lavorare e la mia macchina era nel parcheggio della ditta per cui lavoro.
Telefonicamente ho richiesto la foto, ma mi hanno risposto che non possono spedirmela.
Allora ho chiesto di verificare bene le caratteristiche della macchina, e mi hanno risposto che la macchina corrisponde alla mia.
Cosa posso fare per dimostrare che io non ero a Caserta e quindi non ho commesso il fatto??

Risposta ADUC
intanto potrebbe sporgere una denuncia, in quanto la targa potrebbe essere stata clonata, ma questa sara' utile per eventuali multe future.
Per contestare la contravvenzione, dovrebbe riuscire a dimostrare dove fosse la sua auto, al momento dell'infrazione.
Altrimenti il ricorso e' solamente una perdita di tempo.
Tenga presente che il ricorso dovra' essere presentato -di persona- al giudice di pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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