Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 luglio 2002
A seguito di un incidente (dove sono accorsi i vigili urbani) mi e` stata inviata tramite posta una multa (violazione art 141)...
So che la multa deve essere contestata immediatamente tranne in alcuni casi che devono essere scritti sul verbale spedito a casa e` vero?
Quali sono questi casi?
In oltre sul verbale non e` presente l'ora dell'infrazione ne il motivo della mancata contestazione Posso ricorrere?
Grazie
So che la multa deve essere contestata immediatamente tranne in alcuni casi che devono essere scritti sul verbale spedito a casa e` vero?
Quali sono questi casi?
In oltre sul verbale non e` presente l'ora dell'infrazione ne il motivo della mancata contestazione Posso ricorrere?
Grazie
Risposta ADUC
a parte i casi dell'art. 384 del Regolamento CdS, la contestazione successiva e' legittima in ogni caso in cui sia impossibile quella immediata. Nel suo caso, ad esempio, la violazione e' stata determinata in seguito allo studio dei rilievi.
Se vuole, puo' provare a ricorrere contestando la mancanta indicazione della ragione del ritardo nell'emissione dell'atto, ma non c'e' alcuna garanzia di accoglimento, anzi appare piuttosto improbabile.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se vuole, puo' provare a ricorrere contestando la mancanta indicazione della ragione del ritardo nell'emissione dell'atto, ma non c'e' alcuna garanzia di accoglimento, anzi appare piuttosto improbabile.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti