Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 luglio 2002
Domanda 14 luglio 2002
Salve, ho ricevuto una multa x autovelox e probabilmente sono soggetto a sospensione della patente perche' superavo il limite dei 40Km/h oltre il limite previsto di 50km/h. Nella fattispecie, il limite di velocita' di quel tratto di strada (localita' Prato Est, Prato (PO)), e' di 70Km/h, ma diventa repentinamente di 50Km/h in prossimita' dell'ingresso autostradale di Prato Est. La polizia ha piazzato un autovelox poco dopo il segnale del limite, autovelox nascosto da un camion perennemente parcheggiato. La strada in questione e' percorsa da TUTTI i veicoli a velocita' relativamente sostenute poiche' la strada e' a senso unico, sufficientemente larga, in doppia corsia. Il chilometro dell'infrazione non e' segnalato sul verbale, la polizia mi ha detto che il comune non dispone del "chilometro" per quella strada.
Vorrei sapere se conviene fare ricorso o meno.
Ho presentato la patente stamattina, la presentazione scadeva in 30gg dalla notifica, ma ho ancora tempo per il ricorso e il pagamento della multa.
La notifica e' di fine giugno, l'infrazione dei primi di marzo.
Grazie.

Risposta ADUC
puo' provare a contestare la mancanza del fermo immediato. Non ci sono tuttavia garanzie di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' infatti sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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